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Nel patto di famiglia, la liquidazione della somma di denaro operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda (o assegnatario delle partecipazioni) in favore degli altri legittimari non assegnatari è assoggettata all’imposta sulle donazioni, applicando l’aliquota e la franchigia corrispondenti al rapporto tra l’originario disponente ed il legittimario non assegnatario.
Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020, che ha trattato il caso di un patto di famiglia con il quale il disponente aveva trasferito al figlio (beneficiario) la partecipazione di controllo della società e quest’ultimo aveva liquidato alla sorella (legittimaria non assegnataria) la quota di legittima a lei spettante.
Secondo l’Ufficio, in sede di registrazione, avrebbe dovuto essere autoliquidata e versata l’imposta con aliquota al 6%, prevista per le donazioni tra fratello e sorella (con franchigia di 100.000 euro), mentre, per il contribuente, era corretta l’applicazione dell’aliquota prevista per le donazioni tra padre e figlia.
Nonostante i Giudici della CTR si siano espressi in favore della tesi dell’Ufficio, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affermando che la CTR avrebbe “ricondotto le attribuzioni effettuate nel patto di famiglia alla disciplina dell’imposta sulle donazioni, applicando alla liquidazione del legittimario non assegnatario l’aliquota relativa al rapporto di parentela tra quest’ultimo e il beneficiario, senza considerare la causa unitaria del patto o comunque il collegamento funzionale tra le attribuzioni effettuate”.
Secondo i Giudici di legittimità, il ricorso del contribuente è da ritenersi fondato poiché si ritiene corretta l’applicazione della disciplina fiscale del trasferimento d’azienda, o della partecipazione sociale, anche alla liquidazione operata in favore dei legittimari non beneficiari.
Nelle motivazioni della Sentenza, i Giudici riprendono la definizione del patto di famiglia, fornita dall’art. 768-bis della Legge 55/2006, secondo cui l’imprenditore può operare una sorta di successione anticipata nell’impresa, con l’accordo di tutti coloro che, in caso di apertura della successione, al momento della stipula del patto, assumerebbero la qualità di legittimari.
La disciplina del patto di famiglia prevede, inoltre, al comma 2, che “gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti”.
Pertanto, il patto di famiglia è tale solo se alla liberalità in favore del beneficiario si accompagna l’adempimento da parte di quest’ultimo dell’obbligo, previsto dalla legge, di effettuare il conguaglio in favore degli altri legittimari.
I Giudici della Suprema Corte, analizzando il profilo fiscale, rilevano in prima battuta che non vi è una disciplina che regoli espressamente il regime tributario del patto di famiglia, ma è possibile applicare la disciplina prevista per la donazione modale, ossia una donazione gravata dall’imposizione al donatario di eseguire una prestazione a vantaggio del donante o di terzi, limitandone così l'arricchimento.
Tale tipologia di donazione, avente un destinatario determinato, è considerata dal punto di vista fiscale coma una doppia donazione, una eseguita a favore del donatario e l’altra a favore del beneficiario dell’onere.
Alla luce di ciò, viene applicato il disposto dell’art. 58 del D.Lgs. 346/1990, secondo cui “gli oneri da cui è gravata la donazione che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore di beneficiari”.
Adattando all’istituto in esame la disciplina di cui sopra, deve ritenersi che la liquidazione del conguaglio, anche se operata dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come liberalità dell’imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari.
Per questi motivi, nel patto di famiglia, una volta assoggettati all’imposta sulle donazioni sia il trasferimento dell’azienda al beneficiario sia la liquidazione ai legittimari non assegnatari, occorre applicare l’aliquota e la franchigia relativa al legame di parentela con l’imprenditore non solo con riferimento al menzionato trasferimento, ma anche alla connessa liquidazione degli altri legittimari non assegnatari.