L’art. 1, comma 76, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha prorogato al 31/12/2021 il c.d. bonus verde, ossia la detrazione IRPEF del 36%, entro una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare a uso abitativo, riconosciuta al proprietario o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti e la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.
Tale detrazione, si ricorda, è stata introdotta dalla Legge n. 205/2017, c.d. “Legge di Bilancio 2018”, per essere poi prorogata al 31/12/2020 dal D.L. n. 162/2019, c.d. “Decreto Milleproroghe”.
Ambito soggettivo
Come sopra anticipato, la detrazione spetta al proprietario o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolati, che sostiene effettivamente le spese. Possono quindi beneficiare della detrazione i proprietari, i nudi proprietari, i titolari di diritti reali di godimento (usufruttuario, titolare del diritto di abitazione o d’uso), i detentori (inquilino o comodatario) e i familiari conviventi dei proprietari o detentori.
Oltre alle persone fisiche private, si ritiene che possano fruire del bonus verde anche gli imprenditori individuali, le società semplici e le società di persone, per gli immobili non strumentali e per gli immobili patrimonio (che concorrono alla formazione del reddito secondo le regole dei redditi fondiari).
Per espressa previsione normativa, la detrazione compete anche per gli interventi su parti comuni esterne di edifici condominiali. In tale ipotesi, il beneficio fiscale spetta al singolo condomino, nel limite della quota allo stesso imputabile, a condizione che il condomino abbia effettivamente versato la propria quota al condominio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Gli interventi agevolabili
La detrazione compete sulle spese sostenute per interventi di:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Sul punto, nella Circolare n. 13/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. è quindi agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione, e non il mero acquisto di piante o altro materiale. Ad esempio, la realizzazione di fioriere o l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e riferita ad un intervento innovativo di sistemazione a verde dell’immobile.
Di conseguenza, non beneficiano della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica di giardini preesistenti (se non connessa ad un intervento innovativo o, comunque, modificativo), per l’acquisto di piante e/o altro materiale e per i lavori in economia.
Inoltre, poiché la norma istitutiva dell’agevolazione fa esplicito riferimento agli “edifici esistenti”, dalla detrazione sono escluse anche le spese sostenute per la sistemazione a verde effettuata in fase di costruzione di un nuovo immobile.
Tra le spese detraibili sono infine comprese quelle sostenute per la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati.
Adempimenti
La fattura documentante le spese agevolabili deve contenere l’indicazione del codice fiscale del beneficiario e la descrizione dell’intervento effettuato, atta a ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
Inoltre, il pagamento delle spese agevolabili deve essere effettuato tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (ad esempio, bonifico bancario o postale, assegno, carte di credito e di debito).
Ammontare e fruizione della detrazione
Come sopra anticipato, la detrazione IRPEF spetta nella misura del 36% delle spese sostenute, nel limite massimo di spesa di € 5.000 per unità immobiliare residenziale.
Qualora lo stesso soggetto sostenga spese per interventi di sistemazione a verde effettuati su più unità immobiliari, la detrazione è riconosciuta per ciascuna di esse, entro il limite di € 5.000 per unità immobiliare abitativa. Qualora, invece, più soggetti sostengano spese agevolabili per la medesima unità immobiliare, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto, in base alle spese effettivamente sostenute, considerando il limite massimo di spesa di € 5.000.
La detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese.
Qualora gli interventi agevolabili siano realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio di un’arte o professione, oppure di un’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.
In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) è trasferita all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di decesso dell’avente diritto, le quote di detrazione ancora spettanti si trasferiscono all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Da ultimo, si ricorda che alla detrazione in commento non è applicabile lo sconto in fattura e la cessione del credito e, pertanto, la stessa deve essere utilizzata direttamente dal contribuente per l’abbattimento dell’IRPEF lorda.
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