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La Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha anticipato al 30/06/2021 (in precedenza, 31/12/2021) il termine a disposizione dei contribuenti per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Inoltre, l’eventuale cessione del credito d’imposta ad altri soggetti può ora essere effettuata, al più tardi, entro il medesimo nuovo termine del 30/06/2021 (in precedenza, 31/12/2021).
Con il Provvedimento 08/01/2021, prot. n. 4887, l’Agenzia delle Entrate è quindi intervenuta sul Provvedimento 10/07/2020, prot. n. 259854, allineandolo alle nuove previsioni di legge.
Sul punto, si ricorda che l’art. 120, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha previsto il riconoscimento, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione nei luoghi aperti al pubblico di cui all’allegato 2, D.L. n. 34/2020, delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti privati, compresi quelli del terzo settore, di un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, entro un massimo di € 80.000, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
Il credito, in particolare, è riconosciuto sulle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché per gli investimenti in attività innovative o di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei lavoratori dipendenti e degli utenti.
La comunicazione delle spese agevolabili sostenute nel 2020 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il nuovo termine del 31/05/2021 (in precedenza, 30/11/2021) e il relativo credito può essere utilizzato in compensazione orizzontale nel modello F24, per il pagamento di imposte e contributi, a partire dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e, comunque, a decorrere dal 01/01/2021 ed entro il 30/06/2021.
Allo stesso modo, la cessione, anche parziale, del credito in esame può essere effettuata entro il 30/06/2021; entro tale data, i cessionari devono utilizzare il credito acquisito.