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La recente Legge di Bilancio ha prorogato, per l’anno 2021, la possibilità dell’applicazione delle percentuali di compensazione maggiorate per la cessione di animali vivi della specie suina e bovina, compreso il genere bufalo.
La conferma delle aliquote dovrà però avvenire, entro il 31 gennaio 2021, tramite un apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Il comma 39, dell’articolo 1, della Legge n. 178/2020 ha prorogato di un anno i termini già fissati dall’art. 1, comma 506, della Legge 205/2017, che appunto prevedeva, a partire dall’anno 2018, un innalzamento delle percentuali di compensazione per l’allevamento di queste specie di animali, in quanto i relativi settori stavano (e stanno tuttora) vivendo un periodo di crisi.
La previsione inserita nella Legge di Bilancio pone una relativa tranquillità sul fatto che, anche per il 2021, saranno mantenute le percentuali di compensazione già in vigore dal 2016, anche se, per avere conferma del loro importo, occorrerà attendere il Decreto del MEF (che in genere non è mai stato tempestivo).
Si auspica che le percentuali di compensazione per il 2021, se non saranno aumentate fino ai limiti massimi previsti dalla Legge 205/2017 (bovini 7,7%, suini 8%), possano almeno essere riconfermate nei valori già fissati per il 2020 (Tab. 1).
Tab. 1 - Percentuali di compensazione in vigore per il 2020
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Descrizione |
Percentuale di compensazione |
Aliquota IVA |
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Bovini vivi, compreso il genere bufalino |
7,65% |
10% |
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Suini vivi |
7,95% |
10% |
Vi è poi da rilevare che, ai fini complessivi della finanza pubblica, questo stillicidio di proroghe deve comunque tenere monitorato il fatto che l’aumento delle suddette percentuali di compensazione non deve comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro per anno.
Analogamente a quanto disposto per la definizione delle percentuali di compensazioni per le cessioni di animali della specie bovina e suina, la Legge n. 145/2018 (comma 662) ha disposto che, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il MIPAAF, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, fossero determinate le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972, applicabili al legno e alla legna da ardere, sono innalzate nel limite massimo di spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Per questo settore non vi è stato alcun seguito al Decreto del 27 agosto 2019, con cui venivano fissate, con decorrenza 1° gennaio 2019, le percentuali di compensazione nella misura del 6% per:
Infine, la Legge 145/2018, introducendo appositi regimi per i raccoglitori occasionali, ha istituito il nuovo articolo 34-ter nel Decreto IVA ed ha aggiunto nella Tabella A, parte prima, ove sono elencati i prodotti agricoli e ittici per i quali trova applicazione in regime speciale IVA agricolo (ex art. 34), il punto 15-bis) “tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze”.
Lo scorso 8 gennaio, con Decreto Interministeriale, sono stati individuati i quantitativi standard entro cui tali prodotti rientrano nel limite necessario per poter applicare il regime speciale IVA agricolo. Peccato che, a distanza di due anni, non sia però ancora stata definita una percentuale di compensazione per i tartufi. Cosicché, per le cessioni di tartufi ottenuti dalla gestione dei fondi ed effettuate da parte di produttori agricoli, non può trovare applicazione il regime speciale di cui all’articolo 34 D.P.R. 633/1972.