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Intervenendo sulla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, oltre a prorogarne l’applicazione per altri due anni (fino al 31 dicembre 2022), l’articolo 1, comma 1064 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), ha fornito un’interpretazione autentica della disposizione riguardante il credito d’imposta riferito agli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
In particolare, modificando il primo periodo del comma 199 dell’articolo 1 della suddetta Legge 160/2019, il legislatore ha inteso definire in modo più ampio l’ambito soggettivo dei possibili beneficiari della norma agevolativa, infatti, mentre in precedenza il comma 199 recitava: “possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa (…)”, la recente modifica è intervenuta a cambiare la parola “d’impresa” che, ora, deve leggersi “dell’impresa”, ampliando, letteralmente, il beneficio anche a quei soggetti che in precedenza ne apparivano esclusi.
Di fatto, se prima la norma ammetteva solo i soggetti di cui al capo VI del TUIR (redditi d’impresa), ora ricomprende anche coloro che sono titolari di redditi fondiari e che vengono disciplinati dal capo II del medesimo D.P.R. 917/1986.
A partire dall’anno 2021, pertanto, non rilevando il regime fiscale di determinazione del reddito, il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo potrà applicarsi a tutte le imprese che operano nel settore agricolo le quali, in molti casi, in particolare nei settori sementiero, ortofrutticolo e vivaistico, impegnano risorse finanziarie volte allo sviluppo di processi scientifici o tecnologici che ne alimentino la sostenibilità ambientale ed economica.
Inoltre, se la modifica apportata avesse carattere interpretativo (e a conforto di ciò occorrerebbe un parere ufficiale), si potrebbe sostenere che l’intento di escludere il settore agricolo, previsto dalla precedente formulazione normativa riguardante l’anno 2020, non fosse nelle intenzioni del legislatore, conferendo, di fatto, valenza retroattiva all’agevolazione de quo.
Tra le modifiche apportate alla Legge di cui sopra, riepiloghiamo quelle riguardanti le nuove percentuali del credito d’imposta ed i nuovi limiti annuali delle spese ammesse all’agevolazione:
Come noto, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente al rilascio della certificazione emessa e, ora, asseverata da un professionista iscritto nell’elenco dei revisori legali o da una società di revisione.
Tale nuova asseverazione, introdotta dalle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021, assicura maggiormente le imprese in ordine alla possibilità di accedere ai benefici previsti dalla norma.
Per ultimo, viene introdotta una procedura di collaborazione fattiva tra l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo Economico, la quale, anche in relazione ai futuri interpelli che potranno intervenire, consentirà di monitorare la corretta applicazione del credito d’imposta in relazione agli investimenti che saranno effettuati.