Intervenendo sulla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, oltre a prorogarne l’applicazione per altri due anni (fino al 31 dicembre 2022), l’articolo 1, comma 1064 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), ha fornito un’interpretazione autentica della disposizione riguardante il credito d’imposta riferito agli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.