L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 30/E del 22 dicembre, ha affermato che gli immobili vincolati non sono esclusi dal superbonus 110% poiché per tali fabbricati l’applicazione dell’agevolazione presenta caratteristiche proprie.
L’Ufficio ha analizzato il caso della cumulabilità tra il superbonus 110% e la detrazione del 19% prevista per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della Legge n. 1089/1939, e del D.P.R. n. 1409/1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico (art. 15 comma 1, lettera g), del TUIR).
Così come stabilito dall’art. 16-bis del TUIR, comma 6, la detrazione del 36-50% per le spese su interventi di ristrutturazione edilizia è cumulabile con le agevolazioni specifiche per gli immobili oggetto di vincolo. Lo stesso vale anche per gli interventi da sismabonus e superbonus, ma è escluso il cumulo con il “bonus facciate” (Circolare n. 2/E/2020).
Per le agevolazioni cumulabili:
- oltre il limite di spesa ammesso al superbonus, la detrazione del 19% è calcolata sull’intero importo di spesa eccedente;
- negli altri casi, si applicherà la detrazione del 19% dove non vi sono le condizioni per accedere al superbonus né quelle per l’ecobonus al 65%.
In presenza di edifici vincolati è possibile scegliere se applicare la detrazione classica, combinando l’ecobonus con il sismabonus o con il “bonus facciate”.
Nel caso in cui non sia possibile effettuare interventi energetici, si potrà combinare solo il sismabonus con il 19% di detrazione classica, che deve quindi essere valutata come opzione non complementare al “bonus facciate”.
Nel documento di prassi emanato dall’Agenzia viene trattato anche il caso degli interventi trainati eseguiti sugli immobili vincolati, in assenza dell’intervento trainante.
Si riporta di seguito la risposta 3.1.6.: “nel caso in cui in un edificio vincolato siano impediti, come indicato nel comma 2 dell’articolo 119, gli interventi trainanti e si eseguono solo interventi trainati, come deve essere effettuata la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche?”
Secondo l’Ufficio, se gli interventi riguardano tutte le unità immobiliari riscaldate che compongono l’edificio, la verifica si esegue considerando l’intero edificio. Qualora, invece, l’intervento riguardi la singola unità immobiliare, la verifica va effettuata con riferimento a unità immobiliare e l’asseverazione va predisposta, dal tecnico abilitato, utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
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