Con il comma 131 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), viene riproposto, a favore delle imprese agricole e agroalimentari che realizzano reti d’impresa o si costituiscono in forma di cooperativa o consorzio, il credito d’imposta del 40%, introdotto dall'articolo 3, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, a fronte di investimenti, nel limite di 50.000 euro, sostenuti per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
La durata dell’agevolazione è triennale e riguarderà i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, per i quali è stato disposto uno stanziamento annuale pari a 5 milioni di euro. Sarà in ogni caso un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della Legge di Bilancio, a stabilire con certezza i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta in commento.
Credito d’imposta per l’e-commerce delle reti agricole
Il provvedimento in oggetto, contestualizzato nel periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando, tende a favorire la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico che, come noto, ha subìto un forte incremento, anche con riferimento alle cessioni all’estero.
Nel settore agroalimentare, infatti, le cessioni estere comportano adempimenti fiscali e burocratici talmente complessi che ne diminuiscono “l’appeal”, pertanto, l’informatizzare i rapporti commerciali e il potenziamento degli accordi con gli spedizionieri doganali non possono che stimolare l’offerta e, quindi, implementare le cessioni.
Tutto ciò premesso, l’obiettivo che si prefigge il provvedimento che stiamo analizzando, è quello di favorire:
- la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;
- il miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale;
- la creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri (qualora necessari e gestiti dai medesimi organismi aggregativi agevolati di cui parleremo in seguito);
- la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.
Ricordiamo, inoltre, che, dal 1° luglio 2021, entrerà in vigore il nuovo regime IVA per le vendite a distanza, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA nei Paesi dell’Unione Europea di destinazione, superata la soglia minima annua di 10.000 euro, pertanto, l’essere tecnologicamente pronti, in relazione a tale cambiamento, determinerà un migliore posizionamento economico nel settore in cui si opera.
L'agevolazione si concretizza qualora le attività avvengano attraverso l'aggregazione di imprese agricole e agroalimentari in: reti d'impresa, cooperative, consorzi o tramite aziende aderenti al disciplinare delle “Strade del vino”.
Si ricorda che la Legge 27 luglio 1999, n. 268 disciplina le cosiddette “Strade del vino”, definendo gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione di tali strade ed attraverso i requisiti del disciplinare (poi determinati con il Decreto Ministeriale 12 luglio 2000) ne determina le agevolazioni ed i contributi finanziari.
Il credito di imposta, stante il tenore letterale della norma originaria riproposta, dovrà presumibilmente comparire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per il quale è concesso e, con tutta probabilità, sarà fruibile solamente in compensazione secondo l’articolo art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, inoltre, non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né dovrebbe rilevare ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.
Con riferimento agli investimenti effettuati per l’ampliamento e la realizzazione di infrastrutture informatiche, precisiamo che la norma in oggetto, sostenendo principalmente il commercio via internet, non richiede alcuna interconnessione con i vari settori dell’azienda.
Reti di imprese agricole
Come già affermato, l’agevolazione triennale è riservata alle reti di impresa agricole anche costituite in forma di cooperativa o riunite in consorzio, pertanto, sulla base delle tipologie previste dall’articolo 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, risulta logico pensare che interessate allo strumento incentivante saranno le cosiddette “reti soggetto”.
Diversamente dalle “reti contratto”, dove le singole imprese partecipanti mantengono la loro soggettività giuridica e tributaria, stipulando un contratto avente effetti obbligatori tra le parti, le “reti soggetto” sono autonomi centri di imputazione di interessi ed acquisiscono rilevanza anche dal punto di vista giuridico e tributario mediante l’iscrizione del contratto nella sezione ordinaria del registro delle imprese dove è ubicata la sede della rete.
Ricordiamo che, ai fini delle imposte sul reddito, la “rete soggetto” può assumere la caratteristica di ente commerciale e, come tale, sarà assoggettata all’imposta sul reddito delle società in base agli articoli 81 e seguenti del TUIR.
I vantaggi di appartenere ad una rete devono consistere nel raggiungimento di obiettivi di innovazione e crescita che una singola impresa difficilmente potrebbe ottenere con le sole risorse proprie, pertanto, costituire una “rete soggetto” permette di esercitare un’attività senza dover necessariamente costituire una società e, di conseguenza, sottostare alle regole del diritto societario.
Inoltre, l’essere dotati di un fondo patrimoniale garantisce una migliore gestione amministrativa dei finanziamenti erogati a vantaggio della rete che avrà individuato tra i propri obiettivi comuni la vendita dei prodotti attraverso il canale telematico.
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