Al fine di supportare gli operatori economici danneggiati dall’emergenza epidemiologica in corso, l’art. 65, D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia”, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 degli immobili di categoria catastale C/1 utilizzati per l’esercizio dell’attività.
In seguito, l’art. 28, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha istituito un nuovo credito d’imposta, a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, pari al 60% dei canoni di locazione pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) per gli immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività.
L’art. 77, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, ha esteso il riconoscimento del beneficio al mese di giugno, a favore della generalità dei soggetti. Inoltre, la L. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104/2020, ha previsto, a favore delle strutture turistico-ricettive, che il beneficio sia riconosciuto fino al 31/12/2020.
Tuttavia, il bonus canoni di locazione relativo ai mesi da marzo a giugno 2020, è riconosciuto ai contribuenti (imprese, comprese quelle agricole, e lavoratori autonomi):
- con ricavi o compensi 2019 non superiori a € 5 milioni (la condizione non opera per le attività alberghiere, le agenzie di viaggio, i tour operator e le strutture termali);
- che hanno subìto una riduzione del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (la condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 01/01/2019, nonché per quelli con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni colpiti da un evento calamitoso il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data del 31/01/2020); tale riduzione deve essere verificata mese per mese e, pertanto, il beneficio può spettare anche soltanto per uno dei mesi previsti.
Ai fini della verifica del limite dei ricavi, i soggetti che determinano il reddito con le regole catastali devono aver riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relative al 2019 o, in mancanza di scritture contabili, al fatturato.
L’art. 8, D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, ha poi esteso il riconoscimento del beneficio ai canoni pagati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 dai soggetti operanti nei settori economici individuati dall’allegato 1, D.L. n. 137/2020, ossia le attività oggetto delle misure restrittive introdotte dal DPCM 24/10/2020.
L’art. 4, D.L. n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis” (le cui previsioni sono state poi trasfuse nell’art. 8-bis, D.L. n. 137/2020), ha quindi ampliato la platea dei beneficiari della misura in esame, prevedendone il riconoscimento, per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a favore:
- delle imprese operanti nei settori indicati nell'allegato 2, D.L. n. 149/2020,
- delle imprese esercenti le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator),
con sede operativa nelle zone rosse del territorio nazionale.
Relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, il bonus è riconosciuto ai sopraelencati soggetti, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2019, ma a condizione che sia registrata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascun mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre 2020) pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 01/01/2019, nonché per quelli con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni colpiti da un evento calamitoso, il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data del 31/01/2020.
Da ultimo, l’art. 1, comma 602, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha previsto, a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator, il riconoscimento del credito d’imposta fino al 30/04/2021.
Gli immobili oggetto di locazione
Il credito d’imposta in esame è riconosciuto sul canone mensile di locazione, leasing operativo o concessione di immobili ad uso non abitativo, utilizzati per lo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e professionale.
Il bonus compete anche per i contratti di servizi a prestazioni complesse (ad esempio, immobili facenti parte di complessi immobiliari a destinazione unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi e gallerie commerciali) e di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività.
La misura del credito d’imposta
Il bonus canoni locazione è riconosciuto nella misura del:
- 60% del canone mensile di locazione, leasing, concessione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda.
Relativamente alle strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta riconosciuto in caso di affitto d’azienda è fissato nella misura del 50%. In presenza di due contratti, uno relativo alla locazione dell’immobile e l’altro relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti.
Tali misure sono ridotte, rispettivamente, al 20% e al 10%, per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni (tale riduzione, tuttavia, non parrebbe applicabile al bonus riconosciuto per i beni di ottobre, novembre e dicembre 2020).
Utilizzo del credito d’imposta
Il beneficio in esame può essere utilizzato nel Modello Redditi 2021, relativo al 2020, indicando i relativi dati nel quadro RU. L’eventuale quota residua può essere riportata ai periodi d’imposta successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.
In alternativa, successivamente al pagamento dei canoni, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920” e, quale “anno di riferimento”, l’anno per il quale è riconosciuto il bonus) per il pagamento di imposte e contributi.
Ai fini della compensazione non opera il limite di € 700.000 annui (€ 1.000.000 per il 2020) per l’utilizzo dei crediti in compensazione, nonché il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi.
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il beneficio non è cumulabile con il c.d. bonus negozi e botteghe di cui all’art. 65, D.L. n. 18/2020, in relazione alle medesime spese (ossia, il canone di locazione del mese di marzo 2020). Tuttavia, qualora il beneficiario del bonus negozi e botteghe non abbia ancora utilizzato il relativo credito, è ammessa la possibilità di optare per il bonus canoni di locazione.
Cessione del credito d’imposta
Nel periodo 13/07/2020 - 31/12/2021, i beneficiari del bonus in esame possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari).
A tal fine occorre presentare all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, il modello “Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”.
I soggetti che beneficiano del bonus anche per i mesi da gennaio ad aprile 2021 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator) devono attendere la modifica del modello di comunicazione prima di poter cedere il credito riferito a tali mesi.
La cessione può essere effettuata anche a favore del locatore, a titolo di pagamento del canone (il versamento del canone è considerato effettuato al momento di efficacia della cessione).
Il cessionario può utilizzare il credito acquisito in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6931” e, quale “anno di riferimento”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito), per il pagamento di imposte e contributi. La delega di pagamento deve essere presentata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione del credito, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, il cessionario può utilizzare il credito acquisito nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale il credito è stato ceduto.
La quota di credito non utilizzata non può essere riportata agli anni successivi o chiesta a rimborso; la stessa, tuttavia, può essere ulteriormente ceduta entro il 31/12 dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate la prima cessione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA