L’art. 110, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad eccezione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (c.d. immobili merce).
Rispetto alle precedenti versioni, la rivalutazione prevista dal “Decreto Agosto” costituisce un’opportunità particolarmente appetibile, poiché consente di rivalutare distintamente ciascun bene (non è richiesta la rivalutazione di tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea) e può essere effettuata (gratuitamente) ai soli fini civilistici, migliorando la situazione patrimoniale dell’impresa.
Inoltre, il riconoscimento fiscale della rivalutazione comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva pari solo al 3% (contro il 10% o 12% previsto dalla rivalutazione contenuta nella “Legge di Bilancio 2020”), i cui effetti (ossia, il riconoscimento di un maggior valore dei beni rivalutati ai fini del calcolo di maggiori ammortamenti e di un maggior plafond di deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione) si producono già dal 2021. Ai fini delle plus/minusvalenze, tuttavia, gli effetti della rivalutazione si producono solo dal 2024 (in caso di cessione dei beni rivalutati effettuata prima del 2024, la plus/minusvalenza fiscale deve essere determinata avendo riguardo al costo del bene ante rivalutazione).
Così come in precedenza, la rivalutazione può essere effettuata dai soggetti IRES di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR (ossia, società di capitali, comprese cooperative e mutue assicuratrici, ed enti commerciali) che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
La rivalutazione può essere effettuata anche dai soggetti IRPEF (imprese individuali, Snc, Sas, ecc.), a prescindere dal tipo di contabilità (ordinaria o semplificata) adottata, nonché dai c.d. contribuenti “minimi” (esclusi, invece, i contribuenti forfettari).
La rivalutazione riguarda i seguenti beni d’impresa:
- immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili, beni completamente ammortizzati e immobilizzazioni in corso;
- immobilizzazioni immateriali costituite da beni giuridicamente tutelati (marchi, diritti di brevetto, ecc.);
- partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni.
In sede di approvazione della Legge di Bilancio (L. 178/2020), con l’inserimento all’articolo 1 del comma 83, è stato disposto l’ampliamento dei beni rivalutabili, ricomprendendovi l’avviamento e le altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019.
La procedura in esame deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, nel bilancio chiuso al 31/12/2020.
La Legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104/2020, ha previsto che le società con esercizio non coincidente con l’anno solare possano effettuare la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019, qualora approvato dopo il 14/10/2020 (data di entrata in vigore della Legge n. 126/2020), a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.
Con la Risposta n. 640/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni importanti chiarimenti circa la possibilità, concessa alle società con esercizio non coincidente con l’anno solare, di anticipare la rivalutazione al bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019.
In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che tale facoltà spetta a tutti i soggetti che hanno avuto l’esercizio a cavallo tra il 2019 e il 2020, indipendentemente dalla durata di quest’ultimo (la società istante, infatti, ha scelto di spostare la data di chiusura dell’esercizio dal 30/06 al 31/12 di ogni anno, proprio a partire dall’esercizio 2020).
Questi soggetti, pertanto, possono scegliere se effettuare la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019 o, in alternativa, nell’esercizio successivo, chiuso al 31/12/2020.
In ogni caso, la rivalutazione dei beni d’impresa può essere effettuata una sola volta (non è quindi possibile duplicare il beneficio come richiesto dalla società istante): nell’esercizio in corso al 31/12/2019 o in quello chiuso al 31/12/2020.
©RIPRODUZIONE RISERVATA