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L’art. 1, D.L. n. 3/2021, posticipa dal 31/12/2020 al 31/01/2021 il termine di sospensione del versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione.
Di conseguenza, i relativi pagamenti, in scadenza nel periodo 08/03/2020 - 31/01/2021, possono essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 28/02/2021, ossia entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione (per i contribuenti con residenza, sede legale o operativa nei Comuni della c.d. zona rossa di prima istituzione, la sospensione opera nel periodo 21/02/2020 - 31/01/2021).
La sospensione, si ricorda, opera anche per le rate delle dilazioni dei ruoli di cui all’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, in scadenza nel periodo 08/03/2020 - 31/01/2021, il cui pagamento può quindi essere effettuato entro il 28/02/2021 (il termine di pagamento delle rate 2020 delle definizioni agevolate, invece, rimane fissato al 01/03/2021).
Il D.L. n. 3/2021 dispone inoltre la proroga al 31/01/2021 della sospensione dell’attività di notifica delle cartelle esattoriali, degli altri atti della riscossione e degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19/05/2020 (data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”), su stipendi, salari, pensioni e trattamenti assimilati.
Fino al 31/01/2021, le somme oggetto di pignoramento non possono essere assoggettate ad alcun vincolo di indisponibilità. Dal 01/02/2021 riprenderanno ad operare gli obblighi posti in capo al soggetto terzo debitore, che dovrà quindi trattenere le somme oggetto di pignoramento per poi versarle all’Agente della Riscossione.
La sospensione al 31/01/2021 opera anche sulle attività cautelari (iscrizione di ipoteche esattoriali e fermi amministrativi) e sulle procedure di verifica di cui all’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, ossia sull’obbligo, posto in capo alle Pubbliche Amministrazioni e alle società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare, prima di disporre pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a € 5.000, l’inadempienza dei beneficiari dagli obblighi di versamento di una o più cartelle di pagamento.
Il Decreto in esame non interviene sui termini di prescrizione e di decadenza in scadenza nel 2020, relativamente alla notifica delle cartelle di pagamento che, pertanto, restano confermati al 31/12/2022.
La proroga dei termini disposta dal D.L. n. 3/2021 è preordinata, tra l’altro, alla riproposizione della definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (rottamazione-quater), che dovrebbe essere inserita nell’ambito delle misure previste dall’atteso “Decreto Ristori-quinquies”.