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Con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state prorogate anche le disposizioni di cui all’art. 106 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie.
La norma in esame fissava originariamente al 31 luglio 2020 la vigenza delle norme che consentono lo svolgimento in forma semplificata delle assemblee societarie, termine poi prorogato fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, c. 3, lett. b) D.L. n. 125/2020.
Le disposizioni dell’art. 106 del D.L. 18/2020 consente alle Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici di convocare l’assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1).
Per quanto riguarda tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, è possibile disporre l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti, senza la necessità che il Presidente, il Segretario o il Notaio si trovino nello stesso luogo.
È possibile prevedere che l’assemblea si svolga solamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Per le Srl è prevista l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto, anche in deroga ai limiti previsti dall’art. 2479 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie (comma 3).
In merito alle società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, è prevista la possibilità di avvalersi dell'istituto del rappresentante designato anche ove lo statuto disponga diversamente.
Per quanto riguarda tutte le società con azioni quotate e per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, è possibile ricorrere all’istituto del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche qualora eventuali clausole statutarie dispongano diversamente, e di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.
Tali disposizioni, con la proroga dello stato emergenziale, si applicano sino alla data di cessazione dello stato di emergenza COVID e comunque non oltre il 31 marzo 2021.