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L’art. 1, commi da 1109 a 1115, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha modificato, con effetto dal 01/01/2021, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Sul punto si ricorda che, dal 01/01/2021, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi opera per la generalità dei commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22, D.P.R. n. 633/1972, compresi i contribuenti con volume d’affari 2018 inferiore a € 400.000.
Ricordiamo che, da tale obbligo, continuano ad essere escluse le attività che svolgono le operazioni indicate nel D.M. 10/02/2019, modificato dal D.M. 24/12/2019. Pertanto, continuano a non avere l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli, cui si applica il regime speciale IVA (ex art. 34).
Il novellato art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015, prevede che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l’operazione (il documento commerciale o la fattura), deve essere effettuata non oltre il momento di ultimazione dell’operazione (che, si ricorda, coincide con il pagamento o, se antecedenti, con la consegna del bene o l’ultimazione della prestazione).
Con la Circolare n. 2017/2021, la Guardia di Finanza ha indicato gli adempimenti da osservare in caso di effettuazione dell’operazione senza contestuale pagamento del corrispettivo.
In particolare, per le cessioni di beni, l’esercente è tenuto a memorizzare il corrispettivo e ad emettere un documento commerciale con l’indicazione “Corrispettivo non riscosso”; al momento del pagamento non è richiesta l’emissione di un ulteriore documento commerciale e, pertanto, è sufficiente quietanzare il documento commerciale emesso al momento di consegna del bene.
In caso di ultimazione di una prestazione di servizi senza contestuale pagamento del corrispettivo, ancorché l’imposta non sia ancora esigibile (non essendo intervenuto il pagamento), l’esercente è comunque tenuto a memorizzare il corrispettivo e ad emettere un documento commerciale con l’indicazione “Corrispettivo non riscosso”. Al momento del pagamento (il momento rilevante agli effetti dell’IVA) deve essere emesso un nuovo documento commerciale, riportante gli elementi identificativi di quello precedente.
Ricordiamo che, per quanto riguarda la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate, il comma 6-ter, dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, prevede che i dati debbano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione.
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, prevede l’applicazione di una sanzione, per ciascuna operazione, pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso (con un minimo di € 500), in caso di:
La sanzione trova applicazione in tutti i casi in cui i corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, sia singolarmente che cumulativamente.
È tuttavia prevista l’applicazione di un’unica sanzione. pur a fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) della certificazione. Ad esempio, in caso di mancata memorizzazione di un corrispettivo, con conseguente omessa trasmissione dei relativi dati, la sanzione è applicata una sola volta (ancorché sussistano due distinte violazioni).
La medesima sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico, qualora i corrispettivi non siano annotati nel registro di emergenza.
Qualora i dati dei corrispettivi siano annotati nel registro di emergenza, invece, alla mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o all’omessa verifica periodica del registratore telematico, è applicata la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000.
Il novellato comma 3 dell’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, prevede l’applicazione della sanzione proporzionale pari al 90% dell’imposta (in precedenza, 100% dell’imposta), in caso di:
Qualora l’omessa o tardiva trasmissione, o la trasmissione con dati incompleti e non veritieri, dei corrispettivi giornalieri non abbia inciso sulla corretta liquidazione IVA, trova applicazione la sanzione in misura fissa di € 100.
Per espressa previsione normativa, a tale casistica non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.
All’omessa installazione dei registratori telematici è applicabile la sanzione da € 1.000 a € 4.000 di cui all’art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997. In caso di manomissione o alterazione del registratore telematico, invece, trova applicazione la sanzione da € 3.000 a € 12.000, salvo che il fatto costituisca reato (comma 5-bis, art. 11, D. Lgs. n. 471/1997)
La sanzione accessoria costituita dalla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (art. 12, c. 2, D.Lgs. n. 471/1997), oppure dalla sospensione dell’attività stessa per un periodo da tre giorni a un mese, prevista qualora nel corso di un quinquennio siano contestate quattro distinte violazioni in materia di scontrini e ricevute fiscali, è ora applicabile anche quando le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, oppure nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
Qualora i corrispettivi oggetto di contestazione eccedano la soglia di € 50.000, la sospensione è disposta per un periodo da uno a sei mesi.
Da ultimo, il nuovo impianto sanzionatorio esclude la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati o incompleti, qualora la violazione sia già stata constatata.