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Dal 1° febbraio parte la lotteria degli scontrini, il concorso a premi gratuito che permette di recuperare parte delle spese sostenute tramite transazioni elettroniche. A pochi giorni dal termine, manca ancora il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane, da adottare d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, disposto dal comma 544, art. 1, Legge 232/2016, a seguito della modifica dall’ art. 3, comma 9, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Determinazione 5 marzo 2020 n. 80217/RU, comunque, ha già definito le modalità tecniche per l’attuazione della lotteria degli scontrini.
Ricordiamo che, originariamente, il termine per l’avvio della lotteria degli scontrini era stabilito al 1° gennaio 2018. Successivamente, il D.L. 124/2019 ha posticipato l’avvio della lotteria al 1° luglio 2020; termine ulteriormente prorogato al 1° gennaio 2021 dal D.L. n. 34/2020. Al fine di consentire l’adeguamento dei registratori telematici, il citato Decreto Milleproroghe ha disposto l’entrata in vigore della lotteria degli scontrini al 1° febbraio 2021.
Possono partecipare alla lotteria i cittadini maggiorenni e residenti in Italia e per partecipare è necessario ottenere il proprio “codice lotteria” collegandosi al “Portale Lotteria” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Prima che venga battuto lo scontrino bisogna chiedere al negoziante di abbinare lo scontrino emesso con il proprio codice lotteria che, quindi, va conservato stampandolo o tenendone copia sullo smartphone, da mostrare al momento dell’acquisto.
Ogni acquisto effettuato genera un numero di biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla lotteria.
Per ogni euro speso viene emesso un biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti (per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro).
Nel caso in cui la spesa abbia una cifra decimale di 50 centesimi viene effettuato un arrotondamento per eccesso.
La lotteria degli scontrini prevede estrazioni settimanali, mensili e annuali. In attesa del provvedimento attuativo congiunto di Agenzia delle Dogane e Monopoli e Agenzia delle Entrate, si profila il 12 marzo come data della prima estrazione mensile.
A regime, saranno effettuate:
Le comunicazioni ai vincitori saranno effettuate:
Verrà comunicato l’obbligo di recarsi presso l’ufficio ADM territorialmente competente, in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale, presso cui verrà effettuata l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento.
I premi devono essere reclamati entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. Se non lo si farà, le vincite non riscosse concorreranno alla formazione di eventuali altri premi da distribuire in occasione del concorso annuale.
Per concorrere all’estrazione a premi è importante sapere che non rientrano gli acquisti effettuati online, gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Inoltre, si può partecipare alla lotteria solamente se sul documento commerciale sono riportati:
Nella fase di avvio non è prevista la partecipazione alle estrazioni per gli acquisti documentati con fatture elettroniche o quelli legati alla Tessera Sanitaria. Quindi, non rientrano gli acquisti per i quali il cliente, ai fini delle detrazioni o deduzioni fiscali, comunica il codice fiscale.
Una delle condizioni necessarie richiesta all’esercente al fine della partecipazione al “gioco”, consiste nella disponibilità di un registratore telematico. Ricordiamo infatti che non tutti i soggetti che effettuano vendite al dettaglio hanno l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (ad esempio, le cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli imprenditori agricoli in regime speciale IVA non prevedono tale obbligo).
Per i soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi che utilizzano la procedura per l’emissione del documento commerciale online fornita dall’Agenzia delle Entrate, presente nel portale Fatture e Corrispettivi, sarà egualmente possibile la partecipazione alla lotteria. In questo caso, i dati relativi alla transazione e al codice lotteria, almeno per ora, possono essere imputati esclusivamente a mano.
L’esercente deve verificare con il proprio fornitore del registratore telematico (o con chi gli effettua la manutenzione) che il software di quest’ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria.
L’esercente deve consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, Satispay, ecc.). La “Guida dell’Agenzia” consiglia di collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico.
Al fine di rendere più rapido e preciso l’inserimento dei codici lotteria, prima dell’emissione dello scontrino, l’esercente può dotarsi di un lettore di codici a barre per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente. In alternativa, si dovrà utilizzare il tastierino del registratore per digitare il codice.
L’esercente che rifiuta l’acquisizione del codice lotteria del cliente, potrà essere oggetto di segnalazione.