Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’art. 1, comma 1064, lett. i) e l), Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha disposto la proroga, fino al periodo d’imposta 2022, del c.d. bonus formazione 4.0, istituito dall’art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
La Legge di Bilancio 2021 ha poi previsto, già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, l’ampliamento delle spese agevolabili, ricomprendendovi tutte quelle indicate dall’art. 31, par. 3, Regolamento n. 651/2014/UE.
Sono confermate le aliquote e i limiti del 2020, con incremento al 60%, applicabile da tutte le imprese (entro i limiti massimali annui), nel caso di formazione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui al D.M. 17/10/2017.
|
Tipologia impresa |
Misura dell’agevolazione |
|
Piccole imprese |
50% entro il limite di € 300.000 |
|
Medie imprese |
40% entro il limite di € 250.000 |
|
Grandi imprese |
30% entro il limite di € 250.000 |
|
Nella definizione di piccola impresa rientrano le aziende con meno di 50 persone occupate, con fatturato annuo e/o totale di bilancio non superiore a € 10 milioni. Tra le medie imprese rientrano, invece, quelle con meno di 250 persone occupate, con fatturato annuo non superiore a € 50 milioni e totale di bilancio non superiore a € 43 milioni. Per grandi imprese, infine, sono da intendersi le aziende con 250 o più persone occupate, il cui fatturato annuo è pari o superiore a € 50 milioni e il totale di bilancio è uguale o superiore a € 43 milioni. |
|
L'agevolazione può essere fruita da tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata (comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli), dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.
Dall’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione restano invece escluse le imprese in difficoltà, secondo la definizione recata dall'art. 2, punto 18), Regolamento n. 651/2014/UE (ad esempio, Srl che, per effetto delle perdite accumulate, hanno perso più della metà del capitale sociale, società assoggettate a procedure concorsuali, ecc.), nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
La fruizione del credito d’imposta è poi subordinata alla regolarità dell’impresa beneficiaria con le normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, come pure con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono ammesse al beneficio le spese sostenute per la formazione del personale dipendente (anche a tempo determinato o in apprendistato), finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, previsto dal Piano Nazionale Industria 4.0, ossia:
Le attività formative devono essere applicate negli ambiti aziendali elencati dall'allegato A, L. n. 205/2017 (ossia, vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione).
Inoltre, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, l’agevolazione opera, per il periodo in corso al 31/12/2020 e fino a quello in corso al 31/12/2023, anche sulle spese previste dall’art. 31, par. 3, Regolamento n. 651/2014/UE, ossia:
La formazione svolta deve essere attestata dal legale rappresentante dell’impresa, mediante un’apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (da rilasciare a ciascun lavoratore dipendente), comprovante l’effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito aziendale di applicazione delle conoscenze e competenze acquisite o consolidate dal dipendente a seguito di tali attività formative.
Dall'agevolazione sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Al credito d’imposta in esame sono ammissibili le spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito, rispettivamente, alle ore o alle giornate di formazione.
Per costo aziendale è da intendersi la retribuzione, al lordo di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
L'agevolazione è poi applicabile alle spese sostenute per il personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati dall’allegato A, Legge n. 205/2017 (ossia, vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione), che partecipi alle attività formative rivestendo il ruolo di docente o tutor. In questo caso, tuttavia, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel modello F24, per il pagamento di imposte e contributi, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.
Ai fini della compensazione, il credito d’imposta in esame non soggiace al limite di utilizzabilità dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del Modello Redditi, pari a € 250.000 annui, nonché al limite generale di compensazione pari a € 700.000 annui.
Nel modello F24 deve essere esposto il codice tributo “6897” (quale “anno di riferimento”, deve essere indicato l’anno di sostenimento delle spese).
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, e non deve essere neppure considerato ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il beneficio è cumulabile con le altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, pur nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento n. 651/2014/UE e, in particolare, dall’art. 31 dello stesso Regolamento, disciplinante gli aiuti alla formazione.
Al fine di consentire al MISE l’acquisizione delle informazioni circa l’andamento, la diffusione e l’efficacia dell’agevolazione, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute a inviare un’apposita comunicazione al MISE. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito Decreto direttoriale.
Inoltre, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (da allegare al bilancio d'esercizio).
A favore delle imprese non assoggettate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione (rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione legale dei conti), sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000.
Le imprese che beneficiano del credito d’imposta in esame sono tenute a predisporre e conservare anche una relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti delle attività di formazione svolte. Qualora tali attività siano organizzate all’interno dell’impresa, la relazione illustrativa deve essere predisposta dal lavoratore dipendente che ha partecipato alle stesse in qualità di docente o tutor, oppure dal responsabile aziendale della formazione. Se, invece, le attività di formazione sono commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione illustrativa deve essere predisposta dal soggetto formatore esterno.
Le imprese beneficiarie del credito d'imposta in esame devono poi conservare la documentazione contabile e amministrativa atta a dimostrare la corretta applicazione dell'agevolazione, anche con riguardo al rispetto dei limiti e delle condizioni previste, nonché i registri nominativi di svolgimento delle attività formative, sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno.
Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di sostenimento delle spese (e in quelle dei periodi successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo) devono essere indicati i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.
Non è invece più richiesta la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato del lavoro competente.
L’attività di verifica e controllo sul corretto utilizzo dell'agevolazione è affidata all’Agenzia delle Entrate che, nel caso d’indebita fruizione del credito d'imposta, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.