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Come noto, il credito IVA emergente dalla Dichiarazione Annuale può essere chiesto a rimborso, riportato all'anno successivo (e scomputato nelle liquidazioni periodiche IVA) o utilizzato in compensazione orizzontale nel modello F24 per il pagamento di altre imposte e/o contributi.
L'utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA annuale è liberamente ammesso, dal 1° gennaio dell’anno successivo, solo per importi non superiori alla soglia di € 5.000. L'utilizzo in compensazione orizzontale per importi superiori a € 5.000, infatti, richiede la previa presentazione della Dichiarazione Annuale IVA da cui emerge il credito, con l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo.
Il credito IVA maturato nel corso del 2020, pertanto, può essere liberamente utilizzato in compensazione nel modello F24, fino all’ammontare di € 5.000, già dal 01/01/2021. Una volta raggiunto detto limite, ogni successiva compensazione nel modello F24 (anche se d’importo inferiore a € 5.000) è ammessa solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello IVA 2021, relativo al 2020, munito del visto di conformità o, per le società soggette al controllo contabile, della sottoscrizione dell'organo di controllo.
Il Modello IVA 2021 deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile 2021. Pertanto, qualora la Dichiarazione IVA 2021 sia presentata nei primissimi giorni di febbraio (munita del visto di conformità), è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito emergente dalla stessa, per l’importo che eccede la soglia di € 5.000, già a partire dal modello F24 in scadenza il prossimo 16/02/2021.
L'eventuale credito IVA 2019 residuo può essere utilizzato in compensazione nel 2021 (codice tributo “6099”, anno di riferimento “2019”) fino alla data di presentazione del Modello IVA 2021; da tale momento, infatti, detto credito si intende riferito all'anno 2020.
L’utilizzo in compensazione del credito IVA in misura superiore al limite annuale di € 5.000, in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dei soggetti incaricati del controllo contabile), comporta il recupero del credito utilizzato e l’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione.
Le nuove modalità di compilazione del Modello IVA prevedono che, nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, occorra tener conto soltanto dei versamenti effettuati.
In particolare, a rigo VL30 deve essere indicato:
Di conseguenza, qualora l’imposta dovuta in relazione alle singole liquidazioni periodiche 2020 sia stata effettivamente versata, il credito indicato a rigo VL33 corrisponde a quello effettivamente maturato; qualora, invece, l’imposta non sia stata versata, in tutto o in parte, il credito deve essere ridotto in misura corrispondente.
In tale seconda ipotesi, il credito annuale bloccato per effetto degli omessi versamenti può essere recuperato, previo versamento, nelle Dichiarazioni IVA delle annualità successive, mediante la compilazione del quadro VQ (destinato ad accogliere i versamenti non spontanei, ossia quelli effettuati a seguito del ricevimento di avvisi di irregolarità o cartelle di pagamento).
Al fine di monitorare i versamenti IVA sospesi dai vari provvedimenti legislativi emanati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel Modello IVA 2021 è stato istituito il nuovo quadro VA16, ove deve essere indicato l’importo non versato per effetto della sospensione, unitamente ad un codice che individua la disposizione normativa che ha consentito il rinvio.
Tali versamenti, ancorché non effettuati per espressa previsione normativa, non possono essere computati ai fini della determinazione del credito IVA annuale 2020 dai contribuenti che hanno deciso di rateizzare i pagamenti oltre i termini di presentazione del Modello IVA 2021 (ossia, oltre il 30/04/2021).
Sul punto, si ricorda che il D.L. n. 137/2020 ha previsto, a favore di taluni contribuenti, la possibilità di posticipare al 16/03/2021 i versamenti IVA (unica soluzione o prima rata di quattro) in scadenza il 16/11/2020 e nel mese di dicembre 2020.