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Analizzando i contenziosi tributari, sempre più spesso accade che i contratti di cessione di beni vengano riqualificati, dall’Agenzia delle Entrate, in cessione di rami d’azienda, comportando conseguenze sulla tassazione dell’operazione.
Uno dei casi che spesso si presenta in ambito agricolo è la cessione di un impianto fotovoltaico che, non di rado, viene qualificato come cessione d’azienda.
Ma cos’è un’azienda? Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2555 c.c., l’azienda è un “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Tale definizione implica che per configurarsi quale azienda sono essenziali due requisiti:
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risoluzione 98/E/2003 che, una volta avvenuta la separazione dall’azienda alienante, è fondamentale che tale complesso continui a rappresentare un compendio di beni idoneo all’esercizio in maniera autonoma dell’impresa.
In caso di cessione di un impianto fotovoltaico, in cui oltre che ai beni vengono trasferiti anche i contratti necessari alla produzione e cessione dell’energia prodotta, può dirsi rispettato il trasferimento di beni che, organizzati dall’imprenditore, continuano a rappresentare un compendio di beni idoneo all’esercizio in maniera autonoma dell’impresa.
Inquadrare la cessione di un impianto fotovoltaico come bene immobile strumentale o come ramo d’azienda è fondamentale ai fini della tassazione indiretta. Infatti, qualora l’impianto venga qualificato come bene immobile strumentale:
Invece, nel caso in cui l’oggetto della cessione costituisca un ramo d’azienda:
Nonostante la giurisprudenza prevalente sembra per lo più orientata ad inquadrare questa operazione come cessione di bene immobile strumentale, si ritiene che la cessione di azienda, o ramo d’azienda, non possa essere esclusa nel caso in cui il contratto di cessione preveda il trasferimento dell’impianto unitamente all’insieme di contratti e autorizzazioni necessarie per la produzione e la successiva vendita dell’energia elettrica, poiché, in tal caso, viene rispettata la definizione civilistica di azienda.
Avv. Vanni Fusconi