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Il 25/01/2021 ENEA ha reso disponibili i portali elettronici da utilizzare per la comunicazione degli interventi che beneficiano dell’ecobonus, del bonus facciate e del bonus casa, con fine lavori nel 2021.
In particolare, il portale “Bonus Casa 2021” (link https://bonuscasa2021.enea.it/index.asp) accoglie i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e agli acquisti di elettrodomestici ricompresi nel c.d. bonus mobili. Il portale “Ecobonus 2021” (link https://ecobonus2021.enea.it/index.asp), invece, accoglie i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica di cui alla Legge n. 296/2006 e al c.d. bonus facciate.
I dati degli interventi agevolabili, conclusi nel corso del 2021, devono essere trasmessi entro novanta giorni dalla data di fine lavori. Per gli interventi conclusi nel periodo 1/1 - 25/01/2021, il termine decorre dalla data di messa a disposizione dei due portali (25/01/2021) e, pertanto, la scadenza per l’invio dei relativi dati è fissata al 25/04/2021.
La data di fine lavori è attestata dalla dichiarazione di fine lavori e può coincidere anche con la data di collaudo (anche parziale) o con la data della dichiarazione di conformità. Relativamente agli acquisti di elettrodomestici, agevolabili dal c.d. bonus mobili, assume rilievo la data del bonifico o dei documenti di acquisto.
L’accesso ai portali elettronici richiede la registrazione, con indicazione di nome, cognome e indirizzo e-mail (al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti alla dichiarazione, inclusa la conferma dell’avvenuta registrazione al portale). Deve poi essere precisato se i dati sono trasmessi direttamente dal beneficiario della detrazione fiscale o da un suo intermediario.
Con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis, TUIR, che, si ricorda, beneficiano della detrazione IRPEF del 50%, è richiesta la comunicazione delle sole informazioni relative ai lavori che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.
In particolare, devono essere comunicati i dati relativi ai seguenti interventi:
Relativamente al bonus mobili, è richiesta la comunicazione soltanto per gli acquisti di elettrodomestici (esclusi gli acquisti di mobili), destinati a immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia avviati dal 01/01/2020.
I dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente di cui alla Legge n. 296/2006, che beneficiano dell’ecobonus del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85%, devono essere trasmessi attraverso il portale “Ecobonus 2021”.
Qualora la complessità degli interventi eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi messi a disposizione dall’ENEA, è possibile inviare la relativa documentazione, a mezzo raccomandata semplice, a: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (RM).
La comunicazione al portale “Ecobonus 2021” è richiesta anche per il c.d. bonus facciate. Tuttavia, l’invio della scheda descrittiva è previsto soltanto per gli interventi influenti dal punto di vista termico, o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio.
L’omesso invio della comunicazione produce conseguenze diverse a seconda della tipologia di agevolazione.
Relativamente agli interventi di risparmio energetico che beneficiano della detrazione del 50% di cui all’art. 16-bis, TUIR, la trasmissione dei dati è obbligatoria. Tuttavia, l’omessa comunicazione non preclude la fruizione dell’incentivo e non costituisce una fattispecie sanzionabile.
La mancata trasmissione della scheda descrittiva, invece, comporta la decadenza dalla fruizione dell’ecobonus e del bonus facciate.
Tuttavia, qualora la violazione non sia stata constatata, o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, l’omesso invio della comunicazione può essere regolarizzato (recuperando il diritto alla fruizione della detrazione) ricorrendo alla remissione in bonis. Tale istituto si perfeziona con il pagamento della sanzione fissa di € 258 e con l’invio della comunicazione omessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi in scadenza successivamente al termine previsto per l’effettuazione della comunicazione.