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Con il D.L. n. 7 del 30 gennaio 2021 sono state apportate modifiche in merito ai termini di versamento delle somme derivanti dalle cartelle di pagamento e ai termini, iniziali e finali, di notifica degli atti impositivi.
Per quanto riguarda le modifiche apportate all’art. 68 del D.L. 18/2020, è posticipata al 28 febbraio 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da:
Allo stesso modo, bisogna considerare posticipate al 28 febbraio anche le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del D.P.R. 602/1973, che scadono dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021.
Tutti i versamenti sopra indicati dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 31 marzo 2021.
Ulteriori modifiche sono state apportate anche all’art. 152 del D.L. 34/2020, posticipando al 28 febbraio 2021 il pignoramento dei salari e degli stipendi e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
In merito ai termini di notifica, non viene intaccato l’art. 68 comma 4-bis lettera b) del D.L. 18/2020 secondo cui tutti i termini di prescrizione e di decadenza, che scadono nel 2020, in merito alla notifica delle cartelle di pagamento, slittano automaticamente al 31 dicembre 2022.
Per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
Per quanto riguarda gli avvisi bonari da liquidazione automatica, viene posticipata l’emissione degli stessi tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, con una proroga dei termini di notifica delle relative cartelle di pagamento di quattordici mensilità.
Pertanto, con la modifica dell’art. 157, comma 3, del D.L. 34/2020: