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Con il Provvedimento 15/01/2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 730/2021 e le relative istruzioni di compilazione.
Il Modello 730/2021, relativo al periodo di imposta 2020, deve essere presentato entro il 30/09/2021, direttamente dal contribuente o tramite intermediario delegato (CAF, professionisti abilitati, sostituti d’imposta).
Entro il 30/04/2021, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata.
Nell’attesa dell’emanazione della consueta Circolare dell’Agenzia delle Entrate relativa agli oneri detraibili, di seguito si evidenziano alcune significative novità, di cui è bene tener conto ai fini della predisposizione della dichiarazione (o della documentazione da allestire e consegnare al proprio consulente o CAF).
L’art. 1, comma 629, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, ha introdotto il nuovo comma 3-bis nell’art. 15, TUIR, prevedendo che le detrazioni contemplate da tale disposizione spettino entro i seguenti limiti:
Tali limitazioni alla fruizione delle detrazioni del 19%, non operano per i seguenti oneri:
L’art. 1, commi 679 e 680, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, ha previsto che le detrazioni dall’imposta lorda del 19% di cui all’art. 15, TUIR, spettino soltanto se le relative spese sono sostenute con versamento bancario o postale, nonché con gli altri strumenti di pagamento di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Tale obbligo non ricorre per le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da quelle private accreditate al SSN.

Fonte: Agenzia delle Entrate - Istruzioni alla compilazione del Mod. 730/2021
Nel Modello 730/2021 trova spazio, tra l’altro, il c.d. superbonus 110%, ossia la nuova detrazione IRPEF riconosciuta sulle spese sostenute dal 01/07/2020 per lavori di efficientamento energetico ed interventi antisismici.
Tra gli interventi agevolabili sugli edifici debutta anche il c.d. bonus facciate, ossia la detrazione del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020, riconosciuta per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati nelle zone A e B, D.M. n. 1444/1968.
Il modello dichiarativo accoglie anche il credito di imposta riconosciuto per l’acquisto di biciclette e monopattini (c.d. bonus bici), nonché il c.d. bonus vacanze, ossia il contributo fino a € 500 da utilizzare, nel limite del 80%, per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast posti in Italia.