Con il Provvedimento 28/01/2021, prot. n. 27444, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 Indici sintetici di affidabilità, relativi al periodo d’imposta 2020.
Mediante l’applicazione degli ISA, gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo possono verificare, già in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale, sulla base del loro posizionamento in una scala di valori da 1 a 10.
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, inoltre, ai contribuenti possono essere riconosciuti i seguenti benefici:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA, per un importo non superiore a € 50.000 annui (contro il limite di € 5.000 ordinariamente previsto);
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP, per un importo non superiore a € 20.000 annui (contro il limite di € 5.000 ordinariamente previsto);
- esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi IVA d’importo non superiore a € 50.000 annui (contro il limite di € 5.000 ordinariamente previsto);
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle c.d. società non operative di cui all’art. 30, Legge n. 724/1994;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza dell’attività di accertamento in materia di reddito d’impresa e di lavoro autonomo;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38, D.P.R. n. 600/1973 (purché il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato).
Le nuove cause di esclusione
Alle consuete cause di esclusione dalla compilazione degli ISA, quest’anno si aggiungono quelle previste, relativamente al periodo d’imposta 2020, a favore dei contribuenti maggiormente danneggiati dall’emergenze epidemiologica da COVID-19, ossia:
- contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto a quello precedente;
- contribuenti che hanno aperto la Partita IVA a partire dal 01/01/2019;
- contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella tabella 2 allegata alle istruzioni generali di compilazione degli ISA.
Da ultimo, si evidenzia che i contributi a fondo perduto riconosciuti dai provvedimenti di sostegno alle imprese e ai lavoratori danneggiati dalle misure di contrasto al virus COVID-19 e, in particolare:
- dall’art. 25, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”;
- dall’art. 59, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”;
- dall’art. 1, D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”;
- dall’art. 2, D.L. n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”;
non concorrono alla formazione del reddito e, pertanto, non devono essere indicati nei modelli ISA.
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