Non rappresenta una fattispecie di abuso del diritto l’operazione di scissione parziale e asimmetrica di una società, con cui si attribuisce alla beneficiaria un compendio patrimoniale costituito esclusivamente da disponibilità liquide e da valori mobiliari.
Questo è quanto precisato dalla Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate in una recente Risposta a un’istanza di interpello non pubblica.
Nel caso in esame, la società scissa esercita sia attività d’impresa nel settore immobiliare che l’attività di gestione e amministrazione di partecipazioni e altri valori mobiliari. Il patrimonio della società è composto prevalentemente da consistenti disponibilità liquide, derivanti dal realizzo dei principali asset partecipativi, che in parte vengono reinvestite in valori mobiliari.
La compagine societaria vede contrapporsi diverse idee di obiettivi strategico-imprenditoriali e diversi interessi sociali da perseguire. In particolare:
- il socio Tizio ritiene opportuno continuare la medesima attività d’impresa esercitata;
- il socio Caio vorrebbe abbandonare le attività caratteristiche sviluppate dalla società nel corso degli ultimi anni focalizzandosi, invece, nell’avvio in proprio di nuove iniziative imprenditoriali;
- il socio Sempronio, infine, non vorrebbe proseguire l’esercizio di qualsivoglia attività d’impresa, essendo intenzionato a destinare le somme realizzate dalla liquidazione della propria quota di partecipazione al soddisfacimento dei bisogni personali e della propria famiglia.
A fronte di tali discrepanze, la società ha optato per un’operazione di riorganizzazione societaria, attuata mediante due distinte fasi. In primo luogo, si vorrebbe consentire al socio Sempronio di esercitare un recesso di tipo consensuale dalla società, liquidando in denaro la propria quota di partecipazione, al netto della ritenuta a titolo d’imposta prevista per legge.
Successivamente, si vorrebbe deliberare la scissione parziale, di tipo asimmetrico, della società, a beneficio di una società di nuova costituzione, le cui quote di partecipazione sarebbero attribuite esclusivamente al socio Caio, nella veste di unico socio interessato a una diversa attività d’impresa e al conseguente diverso rischio imprenditoriale che la connota, il quale perderebbe la qualifica di socio della società scissa, con attribuzione alla beneficiaria di un compendio patrimoniale costituito esclusivamente da disponibilità liquide e valori mobiliari prontamente liquidabili.
In merito, affinché la descritta operazione di scissione societaria possa non essere considerata una fattispecie abusiva nell’ambito dei comparti impositivi della fiscalità diretta e indiretta, la Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che “condizione essenziale […] è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione, con l’impiego, nel caso specifico, della liquidità a disposizione della beneficiaria a favore degli investimenti finanziari rappresentati in istanza.”
In ogni caso, il giudizio favorevole circa la fattispecie rappresentata dalla società scissa “deve ritenersi subordinato alla condizione che nessun asset societario, frutto degli investimenti operati con la “cassa”, sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che da ciascuna società post scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia). In definitiva, rileva il principio per cui le finalità perseguite attraverso la scissione rappresentata muovono da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci”.
In altre parole, con il chiarimento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, è possibile affermare che una scissione asimmetrica non integra una fattispecie di abuso del diritto:
- quando l’oggetto di trasferimento alla beneficiaria è un compendio patrimoniale qualificabile, ex ante, come una vera e propria azienda;
- quando l’attività d’impresa è solo “prospettica”, in quanto destinata a realizzarsi proprio in conseguenza dell’operazione di riorganizzazione societaria e grazie all’impegno del socio “uscente”, in un settore economico-produttivo prima non di pertinenza della società scissa.
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