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Con la Risposta all’interpello n. 631 del 29 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la detraibilità IVA sugli autoveicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, potrà essere riconosciuta solo se sussiste il pagamento del corrispettivo da parte dell’utilizzatore nei confronti del proprio datore di lavoro che fornisce la “prestazione di servizi” legata all’uso privato del veicolo in questione.
La Risposta dell’Amministrazione Finanziaria origina da una domanda posta da una società che chiedeva di potere beneficiare della detrazione integrale dell'IVA relativa ai costi di acquisto e di impiego dei veicoli concessi in uso promiscuo al personale dipendente, tramite autofatturazione dell'IVA, calcolata sull'intero importo del fringe benefit tassato in busta paga.
L’Agenzia delle Entrate, al fine di esaminare la questione posta alla sua attenzione, ha ripercorso i chiarimenti espressi nella sua Risoluzione del 20 febbraio 2008, n. 6, dove illustrava i requisiti necessari affinché i veicoli potessero godere della detraibilità totale dell’IVA sull’acquisto e per l’impiego degli stessi, nel caso risultassero utilizzati ad uso promiscuo.
Ricordiamo infatti che, normalmente, l’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 riconosce, nella misura del 40%, l'ammontare di IVA detraibile relativa alle spese di acquisto e impiego dei "veicoli stradali a motore" utilizzati ad uso promiscuo. Tale ordinaria limitazione, non opera per i veicoli che:
Per tali fattispecie, la detrazione dell’IVA risulterà totale in quanto l'utilizzo del veicolo può considerarsi integralmente inerente all'attività di impresa, infatti, il dipendente corrisponderà, al proprio datore di lavoro, un corrispettivo che copre l’utilizzo privato del mezzo di trasporto e l’impresa considererà l’operazione come una vera e propria “prestazione di servizi”.
La stessa Risoluzione n. 6 del 20 febbraio 2008 afferma che i veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa, pertanto, ne deriva che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA, l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile.
Stante le soprariportate considerazioni, per la fattispecie proposta dall’istante, l’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di detrazione integrale dell’IVA, in quanto, mancando il pagamento di un corrispettivo da parte del fruitore del veicolo, viene meno il presupposto necessario alla realizzazione di una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.
Logica conseguenza sarà che, a fronte dell’utilizzo privato a titolo gratuito dell’auto aziendale da parte del lavoratore dipendente, la detraibilità dell’IVA in capo alla società, anche in ipotesi di autofatturazione, rimarrà soggetta alla limitazione del 40%.