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Con la Comunicazione n. 564/2021, la Commissione Europea è nuovamente intervenuta a modificare il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”, prorogandone l’applicazione al 31/12/2021 e aumentando i massimali di aiuto temporaneamente concessi alle imprese, sia sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e agevolazioni fiscali, sia sotto forma di garanzie sui prestiti. Tali modifiche sono efficaci dallo scorso 28/01/2021.
Entro il 31/12/2021, la Commissione Europea valuterà se il quadro temporaneo debba essere ulteriormente prorogato e/o ulteriormente modificato.
Con la Comunicazione n. 564/2021, la Commissione Europea ha dunque disposto l’innalzamento dei massimali previsti per gli aiuti d’importo limitato di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione n. 1863/2020, che sono aumentati a:
Il quinto emendamento al quadro temporaneo ha inoltre disposto l’innalzamento, da € 3 milioni a € 10 milioni, del massimale previsto per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti dalle entrate di cui alla Sezione 3.12 (si tratta delle misure di sostegno accordate alle imprese particolarmente colpite dalla crisi epidemiologica da COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% rispetto al periodo d’imposta precedente).
Ancora, ai Paesi membri è stata concessa la possibilità, fino al 31/12/2022, di convertire gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del quadro temporaneo (quali gli anticipi rimborsabili, le garanzie e i prestiti) in altre forme di aiuto (come, ad esempio, le sovvenzioni dirette). Tale conversione, tuttavia, non può superare i massimali previsti per gli aiuti d’importo limitato sopraindicati.
Da ultimo, è stata prorogata fino al 31/12/2021 l’esclusione temporanea di tutti i Paesi dall’elenco degli Stati con rischi assicurabili sul mercato, ai fini della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.
Le modifiche apportate dalla Commissione Europea richiedono l’adozione, da parte del Legislatore nazionale, dei corrispondenti atti di modifica delle misure in esame e la relativa, successiva, autorizzazione della Commissione Europea.
Come sopra anticipato, la Comunicazione n. 564/2021 della Commissione Europea ha disposto l’incremento dei massimali previsti per gli aiuti d’importo limitato di cui alla Sezione 3.1 del quadro temporaneo.
Resta fermo che le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate con gli aiuti de minimis o da quelli previsti da specifici regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste dagli stessi.
Si ricorda che il limite massimo di fondi ottenibili in regime de minimis è fissato, nell’arco di tre anni, nelle seguenti misure:
Al fine di evitare il superamento dei massimali di aiuto concessi (che, si ricorda, comporta l’applicazione di sanzioni), ciascuna impresa deve quindi verificare l’ammontare degli aiuti già ricevuti.
Sul punto si evidenzia che i massimali hanno carattere generale e devono essere calcolati per impresa intesa come gruppo societario.
I massimali degli aiuti, in particolare, non riguardano la singola misura, ma tutte le misure rientranti nella stessa sezione del quadro temporaneo (aiuti di importo limitato di cui alla Sezione 3.1, aiuti sotto forma di garanzia di cui alla Sezione 3.2 e aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12).
Tra gli aiuti da considerare ai fini della verifica del massimale rientrano, ad esempio, i contributi a fondo perduto concessi alle imprese con fatturato fino a € 5 milioni, i vari ristori, le agevolazioni per la ricapitalizzazione delle imprese, la c.d. decontribuzione Sud per l’occupazione, l’esclusione dal versamento dell’acconto e del saldo IRAP, il bonus locazioni, ecc.