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Con il Provvedimento 29/01/2021, prot. n. 28883, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello IRAP 2021, relativo al periodo d’imposta 2020, e le relative istruzioni di compilazione (i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare chiusosi anteriormente al 31/12/2020 devono ancora utilizzare il Modello IRAP 2020).
Il modello deve essere presentato entro il 30/11 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte delle persone fisiche, delle società semplici, delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché dalle società ed associazioni ad esse equiparate.
Le società di capitali devono presentare il Modello IRAP entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (e, quindi, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sempre entro il 30/11).
Il presupposto di applicazione dell’IRAP è costituito dall’esercizio abituale di attività autonomamente organizzate, dirette alla produzione o allo scambio di beni, oppure alla prestazione di servizi.
La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente, tramite intermediari abilitati o società appartenenti al gruppo.
Il Modello IRAP 2021 contiene, tra l’altro, il prospetto destinato ai contribuenti che hanno beneficiato dell’esclusione dall’obbligo di versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020.
L’art. 24, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha infatti previsto, a favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19/05/2020 (2019 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’esclusione dall’obbligo di versamento:
Inoltre, in sede di calcolo del saldo IRAP 2020 (da indicare a rigo IR26 del Modello IRAP 2021), dall’imposta dovuta per il 2020 (da indicare a rigo IR21) può essere scomputata, oltre alla seconda rata dell’acconto 2020 effettivamente versata, anche la prima rata, ancorché non versata (da indicare a rigo IR25, colonna 2).
Sul punto, le istruzioni per la compilazione della dichiarazione rammentano che il primo acconto IRAP escluso dall’obbligo di versamento deve essere determinato con il metodo storico, sempre che l’applicazione di tale metodologia non determini un importo superiore a quello da corrispondere sulla base dell’imposta effettivamente dovuta per il 2020.
Da ultimo, i contribuenti che hanno beneficiato di tale agevolazione devono compilare anche la sezione XVIII (“Aiuti di Stato”) del quadro IS.