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A seguito della pandemia, ci saranno non poche società che chiuderanno il bilancio 2020, purtroppo, con perdite di notevole entità, che potranno essere rinviate agli anni successivi o coperte dalle riserve disponibili.
Per quanto riguarda il caso delle cooperative, la chiusura del bilancio 2020 con perdite può prevedere la copertura o la riduzione della perdita utilizzando le riserve di patrimonio netto, previa verifica della loro utilizzabilità, rispettati i vincoli di indivisibilità che le distinguono.
Infatti, l’art. 2545-ter del Codice Civile prevede che “sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società”.
In altre parole, è obbligatorio utilizzare le riserve nel seguente ordine:
In tema di riserve, poi, bisogna considerare applicabili anche le disposizioni dell’art. 3 della L. 28/1999, che prevede che la cooperativa non può procedere alla distribuzione di utili sino alla completa ricostituzione delle riserve.
Così come chiarito nella Risoluzione n. 216/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, le disposizioni della suddetta legge sono tuttora valide, nonostante la riforma del diritto societario del 2003.
In sede di chiusura dei bilanci 2020, a fronte di perdite di esercizio, in caso di utilizzo di riserve e della loro ricostituzione, è opportuno prestare attenzione alla revisione, di cui al D.Lgs. 220/2002, obbligatoria per le cooperative che utilizzano le riserve indivisibili.
La verifica consiste nell’accertare che gli utili, eventualmente conseguiti successivamente, siano stati destinati effettivamente alla ricostituzione delle riserve e non distribuiti ai soci.