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Nell’ambito dell’edizione appena trascorsa di Telefisco 2021, sono state fornite, dal Dipartimento delle Finanze, interessanti risposte riguardanti il campo di applicazione dell’IMU.
In particolare, una domanda proposta al MEF riguardava la possibilità di fruire dell’esenzione IMU in caso di immobili attigui intestati uno alla moglie e l’altro al marito, aventi rendite catastali distinte ed abitati dal medesimo nucleo famigliare.
Nel rispondere al quesito, il MEF ha richiamato espressamente la disposizione riportata alla lettera b) del comma 741 dell’articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dove viene precisato che “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
Quale unica soluzione prospettata per addivenire all’esclusione IMU riferita all’abitazione principale, il MEF individua nell’accatastamento unico e nell’unione di fatto ai fini fiscali, l’unica strada percorribile dal contribuente e fa esplicito riferimento alla presa di posizione adottata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 1.7 della Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016.
Tuttavia, ricordiamo che, secondo l’ex Agenzia del Territorio (Nota n. 15232/2002), per realizzare una fusione tra porzioni di immobili contigui, permane la prescrizione che la rende possibile solo al ricorrere della proprietà in capo ad un unico soggetto.
La stessa Agenzia del Territorio, inoltre, conferma che risulta possibile procedere ad un accatastamento unico di due appartamenti contigui laddove, a seguito di interventi di adeguamento edilizio, vengano meno i requisiti di autonomia propri delle unità immobiliari originariamente distinte.
Stante le considerazioni sopra esposte, e “bilanciando” le due prese di posizione ufficiali, il MEF, nella sua risposta a Telefisco 2021, ha confermato che alle abitazioni oggetto di fusione ai soli fini fiscali può applicarsi il regime agevolativo IMU previsto per l’abitazione principale e che entrambe le abitazioni possono ritenersi escluse da tale imposta.
Logica vuole che, venendo a mancare la “fusione fiscale”, si rientra nell’ipotesi di “componenti dello stesso nucleo familiare residenti in immobili diversi all’interno del medesimo Comune”, per i quali è normativamente previsto che l’esenzione IMU, legata all’abitazione principale, potrà essere applicata ad un solo immobile, individuato dai proprietari come dimora abituale in cui si risiede con gli altri componenti della famiglia.