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Entro il prossimo 16/03/2021 deve essere effettuato il versamento del saldo IVA 2020 risultante dal Modello IVA 2021 (relativo al 2020). L’importo dovuto può essere versato anche in forma rateale (in un massimo di nove rate).
In alternativa, il versamento può essere posticipato sino al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
Come sopra anticipato, il versamento del saldo IVA 2020 deve essere effettuato entro il 16/03/2021:
In caso di versamento in forma rateale, l’importo dovuto deve essere suddiviso in rate di pari importo e, dalla seconda rata in poi, devono essere applicati gli interessi dello 0,33% mensile (la seconda rata deve quindi essere maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via). Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese, a partire dal 16/03/2021, data entro la quale deve essere versata la prima rata.
In alternativa, il versamento del saldo IVA 2020 può essere differito al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Il saldo IVA 2020 può dunque essere differito al 30/06/2021, corrispondendo la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/2021, per essere quindi versato:
Il versamento, infine, può essere ulteriormente differito al 30/07/2021, applicando all’importo dovuto al 30/06/2021 un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
In questa ipotesi, il saldo IVA 2020 può essere versato:
Come peraltro evidenziato dalle istruzioni al Modello IVA 2021, relativo al 2020, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento del saldo IVA versando l’imposta entro il 30/06, a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.
Da ultimo, si evidenzia che la maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata esclusivamente sulla quota del debito IVA al netto delle compensazioni con altri crediti riportati nel modello F24 (la maggiorazione dello 0,40% non deve quindi essere corrisposta sulla parte del debito eventualmente compensata con i crediti emergenti dalle dichiarazioni annuali utilizzati nel modello F24).
Il versamento del saldo IVA 2020 deve essere effettuato soltanto se l’importo a debito è superiore alla soglia di € 10,33 (ossia, con importi esposti nel rigo VL38 del Modello IVA 2021 superiori a € 10).
La sospensione del versamento dell’acconto IVA 2020, accordata dall’art. 13-quater, D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, non incide sulla determinazione del saldo annuale IVA dei contribuenti trimestrali. Infatti, ancorché la possibilità di posticipare il versamento al 16/03/2021 (unica soluzione o prima rata) incida sulla compilazione del campo 3 di rigo VL30 (dove deve essere riportato quanto versato entro il termine di presentazione del Modello IVA 2021), non influenza il calcolo del saldo annuale di rigo VL32, che deve essere determinato conteggiando il campo 1 di rigo VL30, corrispondente al maggiore tra quanto indicato a campo 2 (IVA dovuta, compreso l’acconto) e quanto evidenziato a campo 3 (IVA versata).
Il versamento deve essere eseguito a mezzo modello F24, direttamente o tramite intermediario abilitato, indicando nella “Sezione Erario” i seguenti codici tributo.
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6099 |
IVA |
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1668 |
Interessi di rateazione (0,33%) |
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2020 |
Anno di riferimento |
In caso di pagamento in forma rateale, nella colonna “rateazione/regione/prov./mese rif.” del modello F24, occorre indicare il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate previsto (ad esempio “0101” in caso di versamento in un’unica soluzione e “0106” per il versamento della prima rata di sei).
Se il versamento è effettuato in un’unica soluzione, entro il 16/03/2021, l’importo da indicare è quello risultante dalla dichiarazione annuale IVA e, quindi, deve essere esposto nella delega all’unità di euro.
In caso di differimento e/o rateazione, invece, l’importo deve essere espresso al centesimo di euro.
Da ultimo si ricorda che la compensazione del credito IVA può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall'importo utilizzato in compensazione.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del saldo annuale IVA trova applicazione la sanzione pari al 30% dell’importo non pagato. Tuttavia, se il versamento è eseguito entro i quindici giorni successivi alla scadenza, la sanzione è pari al 1% per ciascun giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo e così via). Infine, qualora il versamento intervenga con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta al 15%.
L’omesso o insufficiente versamento dell’imposta può essere spontaneamente regolarizzato dal contribuente con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. In tal caso, è necessario provvedere al versamento dell’imposta dovuta, della sanzione ridotta (codice tributo “8904”) e degli interessi moratori (0,01% dal 01/01/2021), calcolati con maturazione giornaliera (codice tributo “1991”).