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L’art. 12-novies, D.L. n. 34/2019, ha previsto che l’Agenzia delle Entrate, con l’ausilio di procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche transitate nel Sistema di Interscambio, che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo di € 2, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
Inoltre, nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a comunicare al cedente/prestatore (ossia, al soggetto emittente la fattura) l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, e degli interessi dovuti.
Il D.M. 04/12/2020 è quindi intervenuto sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse (ossia, trasmesse al Sistema di Interscambio) dal 01/01/2021, stabilendo che l’imposta sia versata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del primo, terzo e quarto trimestre di ciascun anno (in precedenza, invece, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre); l’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse nel secondo trimestre, invece, può essere versata entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento, ossia entro il 30/09.
Qualora l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia d’importo non superiore a € 250, il relativo versamento può essere posticipato al 30/09, ossia sino al termine di versamento dell’imposta di bollo dovuta per il secondo trimestre. Inoltre, qualora l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non superi la soglia di € 250, il versamento può essere posticipato sino al 30/11, ossia entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di bollo del terzo trimestre.
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Periodo di riferimento |
Imposta di bollo |
Termine di versamento |
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1° trimestre |
≥ € 250 |
31/05 |
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< € 250 |
30/09 |
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2° trimestre |
≥ € 250 |
30/09 |
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1° e 2° trimestre |
< € 250 |
30/11 |
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3° trimestre |
Qualsiasi importo |
30/11 |
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4° trimestre |
Qualsiasi importo |
28/02 anno successivo |
Da ultimo, il Provvedimento 04/02/2021, prot. n. 34958, dell’Agenzia delle Entrate, ha definito le modalità tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 01/01/2021, tramite il Sistema di Interscambio, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore o del suo intermediario delegato.
Il Provvedimento 04/02/2021, prot. n. 34958, prevede che, sulla base dei dati delle fatture elettroniche transitate nel Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate predisponga due distinti elenchi.
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Elenco A |
Elementi identificativi delle fatture che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (non modificabile) |
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Elenco B |
Elementi identificativi delle fatture che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta (modificabile) |
Nell’elenco B sono quindi ricompresi i dati delle fatture per le quali, sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi, indicati dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame, l’imposta risulta comunque dovuta.
In particolare, le specifiche tecniche allegate al Provvedimento prevedono che, ai fini della formazione dell’elenco B, siano selezionate tutte le fatture ordinarie verso la Pubblica Amministrazione, quelle tra privati e le fatture semplificate, riferite ad operazioni effettuate dal 01/01/2021, nelle quali non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
Ai fini della composizione dell’elenco B, non sono invece selezionate le fatture elettroniche che nel tag <TipoDocumento> riportano uno dei seguenti codici:
nonché le fatture elettroniche emesse dai soggetti passivi assoggettati a regimi fiscali speciali, quali, ad esempio, editoria, agenzie viaggi e turismo, vendita sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, ecc.
Gli elenchi A e B sono quindi messi a disposizione del cedente/prestatore, o del suo intermediario delegato, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.
Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, può modificare i dati proposti dall’Agenzia delle Entrate (elenco B), ossia i dati delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non sia stata assolta l’imposta di bollo, l’Amministrazione Finanziaria presume che la stessa risulti dovuta.
In particolare, qualora il cedente/prestatore ritenga che non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, può spuntare gli estremi della fattura che ritiene erroneamente inserita nell’elenco B.
Il cedente/prestatore, o l’intermediario, inoltre, può integrare l’elenco B inserendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, ancorché non selezionate dall’Agenzia delle Entrate, devono essere comunque assoggettate all’imposta di bollo.
Le modifiche all’elenco B possono essere effettuate:
Tali modifiche ed integrazioni dell’elenco B possono essere effettuate, al più tardi, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per il primo, terzo e quarto trimestre, ed entro il 10/09 dell’anno di riferimento per il secondo trimestre (in ogni caso è previsto che sia possibile apportare modifiche all’elenco dopo aver effettuato il pagamento dell’imposta di bollo calcolata dall’Agenzia delle Entrate).
Entro i suddetti termini, il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, può modificare ripetutamente l’elenco B; l’Agenzia delle Entrate, infatti, utilizza l’ultima modifica elaborata ai fini del calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare. In mancanza di variazioni del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, i dati proposti dall’Agenzia dell’Entrate si intendono confermati.
Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’elenco A e nell’elenco B (eventualmente modificato), l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore, l’importo dovuto a titolo d’imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento (20/09 per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre).
Il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato mediante il servizio “Pagamento imposta di bollo”, presente nella sezione “Fatture elettroniche” del sito web dell'Agenzia delle Entrate, con addebito sul conto corrente bancario. In alternativa, può essere generato il modello F24 precompilato, per poi effettuare il pagamento utilizzando i seguenti codici tributo:
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Periodo di riferimento |
Integrazione |
Variazione dati |
Comunicazione imposta dovuta |
Versamento imposta |
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1° trimestre |
15/04 |
30/04 |
15/05 |
31/05 |
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2° trimestre |
15/07 |
10/09 |
20/09 |
30/09 |
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3° trimestre |
15/10 |
31/10 |
15/11 |
30/11 |
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4° trimestre |
15/01 |
31/01 |
15/02 |
28/02 |
Qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza prevista, il servizio web consente al cedente/prestatore di calcolare automaticamente, in base ai giorni di ritardo, sanzioni e interessi da ravvedimento.
In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo dovuta (determinata sulla base delle procedure sopra descritte), l’Agenzia delle Entrate trasmette al cedente/prestatore una comunicazione elettronica al domicilio digitale registrato nell’elenco INI-PEC.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il cedente/prestatore, anche attraverso il proprio intermediario delegato, può fornire chiarimenti circa gli importi dovuti (anche avvalendosi dei servizi web dell’Agenzia delle Entrate), o effettuare il pagamento in base ai dati contenuti nella comunicazione ricevuta.
Una volta decorso tale termine, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’importo non versato, della sanzione amministrativa (in misura piena) e degli interessi dovuti.
In conclusione si ricorda che, alle violazioni in materia d’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, è applicabile la sanzione proporzionale di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% dell’imposta dovuta.
In particolare, la sanzione applicabile è pari:
Qualora la violazione non sia già stata constatata o, comunque, prima del ricevimento della comunicazione di cui sopra, è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione della sanzione.