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Nel corso di Telefisco 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni importanti chiarimenti sul c.d. bonus canoni locazione, ossia sul credito d’imposta del 60%, riconosciuto a parziale ristoro dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, utilizzati per lo svolgimento dell’attività economica.
L’art. 28, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha previsto, a favore di imprese e lavoratori autonomi:
il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% dei canoni pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno 2020 per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale), per la locazione di immobili ad uso non abitativo, utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
La riduzione del fatturato deve essere verificata mese per mese e, pertanto, il bonus canoni locazione può spettare anche soltanto per uno dei mesi agevolati.
L’art. 77, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, ha esteso l’applicazione dell’agevolazione al mese di giugno 2020 (luglio 2020 per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale).
Successivamente, la Legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104/2020, ha esteso l’applicazione del beneficio fino al 31/12/2020, a favore delle strutture turistico-ricettive.
L’art. 8, D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, ha quindi esteso la fruizione del beneficio ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a favore dei soggetti operanti nei settori economici individuati dall’allegato 1, D.L. n. 137/2020, ossia le attività oggetto delle misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. 24/10/2020. Il bonus è riconosciuto indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2019, ma a condizione che sia registrata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, in ciascun mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre 2020), pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
L’art. 4, D.L. n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis” (le cui previsioni sono state trasposte nell’art. 8-bis, D.L. n. 137/2020), ha poi ampliato la platea dei soggetti che beneficiano dell’estensione del bonus ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, ricomprendendovi:
con sede operativa nelle zone “rosse” del territorio nazionale.
L’art. 1, comma 602, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha prorogato il riconoscimento del beneficio sino al 30/04/2021, a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Infine, il D.L. n. 172/2020, c.d. “Decreto Natale”, ha modificato il comma 5 dell’art. 28, D.L. n. 34/2020, al fine di precisare le modalità di individuazione della riduzione del fatturato in relazione ai canoni di locazione 2021 delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Inoltre, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge n. 178/2020, le agenzie di viaggio e i tour operator beneficiano del credito d’imposta a prescindere dalla zona in cui operano, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Con la Comunicazione n. 14/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti interpretativi sul beneficio fiscale. Con la Risoluzione n. 32/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6920”, da esporre nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito in esame. Con la Comunicazione n. 25/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso ulteriori interessanti chiarimenti sul bonus canoni di locazione.
Infine, nel corso del consueto incontro d’inizio anno con la stampa specializzata (Telefisco 2021), l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni interessanti chiarimenti sul beneficio in esame.
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Beneficiari |
Mesi agevolati |
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Imprese e lavoratori autonomi in possesso degli specifici requisiti, nonché enti non commerciali |
Marzo, aprile, maggio e giugno 2020 |
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Soggetti operanti nei settori economici di cui all’allegato 1, D.L. n. 137/2020 |
Ottobre, novembre e dicembre 2020 |
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Soggetti operanti nei settori economici di cui all’allegato 2, D.L. n. 137/2020, con sede operativa nelle zone rosse |
Ottobre, novembre e dicembre 2020 |
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Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator |
Da marzo 2020 ad aprile 2021 |
Come sopra anticipato, l’art. 77, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, ha esteso l’efficacia dell’agevolazione al canone di locazione del mese di giugno 2020 (luglio 2020 per le imprese turistico-ricettive con attività solo stagionale), a favore della generalità dei soggetti (in possesso dei necessari requisiti).
La Legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104/2020, ha poi ricompreso le imprese termali tra i beneficiari dell’agevolazione, prevedendo, inoltre, relativamente alle strutture turistico-ricettive, che in caso di affitto d’azienda, il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del 50%. Qualora in relazione alla stessa struttura turistico-ricettiva siano stati stipulati due distinti contratti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
È stato, inoltre, prorogato fino al 31/12/2020 il riconoscimento del beneficio, a favore delle strutture turistico-ricettive (che la Legge n. 178/2020 ha poi ulteriormente prolungato sino al 30/04/2021).
Per espressa previsione normativa, l’efficacia delle previsioni recate dal D.L. n. 104/2020 è stata subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, intervenuta con la Decisione 28/10/2020, n. 7595 final.
Nel corso di Telefisco 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta effettuato anteriormente all’ottenimento dell’autorizzazione europea (ad esempio utilizzo del credito spettante per il mese di giugno nel mese di settembre 2020), integra la violazione di cui all’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997, ossia l’utilizzo di un credito non spettante, con conseguente applicazione della sanzione del 30%.
La violazione può essere spontaneamente regolarizzata dai contribuenti con l’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando delle riduzioni della sanzione modulate in base alle tempistiche di regolarizzazione.
Ai fini della regolarizzazione deve essere versata la sanzione ridotta, da esporre nel modello F24 con il codice tributo “8911”, nonché gli interessi legali (codice tributo “6920”), nella misura dello 0,05% per il 2020 e dello 0,01% dal 01/01/2021.
Come noto, il credito d’imposta in esame è utilizzabile in compensazione nel modello F24 dal giorno successivo al pagamento del relativo canone di locazione. In caso di mancata corresponsione del canone di locazione, pertanto, l’utilizzo del bonus deve restare sospeso fino al momento del pagamento.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ora precisato che, ferma restando la condizione del pagamento anticipato dei canoni, l’utilizzo del credito è ammesso anche in caso di pagamento nel 2021 di canoni relativi a mesi del 2020.
Si ricorda, inoltre, che nella Risoluzione n. 440/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito in esame compete anche se il canone è stato pagato in via anticipata nel 2019.
Al fine di determinare il credito d’imposta spettante, i canoni di locazione devono essere individuati secondo i criteri ordinari di determinazione del costo di cui all’art. 110, comma 1, lett. a) e b), TUIR, a prescindere dalla modalità, ordinaria o forfettaria, di determinazione del reddito del beneficiario.
L’Agenzia delle Entrate ha ora precisato che quando l’IVA riferita ai canoni risulta indetraibile, la stessa:
Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha anche confermato la spettanza del credito d’imposta in esame al sublocatario di un immobile a uso non abitativo (purché sussistano le condizioni richieste).
Il bonus locazioni spetta, comunque, anche al conduttore principale dell’immobile che, ai fini della verifica della riduzione del fatturato nel mese di riferimento, deve considerare anche il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d’imposta.
Come sopra anticipato, le imprese turistico-ricettive (come pure le agenzie di viaggio e i tour operator) possono beneficiare del credito d’imposta in esame fino al 30/04/2021.
In caso di esercizio di attività mista, è necessario verificare che l’attività turistico-ricettiva sia esercitata in via prevalente rispetto alle altre attività svolte, avendo riguardo all’ammontare dei ricavi dell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione (ad esempio, una società che gestisce in affitto un albergo e un ristorante non può beneficiare del bonus locazioni qualora i ricavi dell’attività di ristorazione dichiarati nel Modello Redditi 2020 siano prevalenti rispetto a quelli dell’attività alberghiera).
Relativamente alla verifica della riduzione del fatturato o dei corrispettivi ai fini della fruizione del bonus per i mesi da gennaio ad aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, considerata la generalizzata contrazione dei ricavi conseguiti dalle imprese nel 2020, è possibile prendere a riferimento i dati del 2019 (ad esempio, ai fini della verifica della riduzione del 50% del fatturato per fruire del bonus, in relazione al canone di locazione del mese di gennaio 2021, occorre aver riguardo al fatturato del mese di gennaio 2019).
In alternativa all’utilizzo in compensazione nel modello F24, i beneficiari del credito d’imposta possono optare, nel periodo 13/07/2020 - 31/12/2021, per la sua cessione, totale o parziale, ad altri soggetti.
Questi ultimi possono utilizzare il credito acquisito in compensazione nel modello F24, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale il credito è stato ceduto (la quota non utilizzata nell’anno non può essere riportata agli anni successivi e neppure chiesta a rimborso).
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ora precisato che, in caso di accettazione del credito da parte del cessionario entro il 31/12/2020 e mancato utilizzo in compensazione nel modello F24 entro la medesima data, il credito può essere riportato nel Modello Redditi 2021 per essere utilizzato in compensazione con i debiti emergenti dalla dichiarazione.