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Come noto, l’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, prevede che il trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale, sia soggetto alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e all’imposta catastale nella misura del 1%.
L’agevolazione, tuttavia, decade qualora, prima del decorso di cinque anni dalla data di stipula dell’atto di compravendita, tali soggetti procedano all’alienazione del terreno o alla sua coltivazione o conduzione diretta.
L’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 99/2004, prevede altresì che l’agevolazione possa essere fruita anche dalle società agricole, qualificate come IAP.
Da ultimo, l’art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 228/2001, prevede che l’alienazione del fondo agricolo, o la sua concessione in godimento al coniuge, a parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado che esercitano l’attività di imprenditore agricolo, non determini comunque la decadenza dell’agevolazione.
Con la Risoluzione n. 455/2008, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il conferimento di un fondo, acquistato con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC), in una società agricola in accomandita semplice, della quale il coltivatore diretto è il socio accomandatario e gli altri soci sono il coniuge e un figlio, non determina la decadenza dall’agevolazione in esame, ancorché effettuato nel quinquennio successivo all’acquisto, a condizione che il coltivatore diretto (conferente) mantenga la qualità di socio accomandatario nella conferitaria e coltivi direttamente il fondo conferito.
Con la Risposta ad Interpello n. 458/2020, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che per non incorrere nella decadenza, la società agricola conferitaria deve mantenere i requisiti di impresa agricola professionale per tutto il quinquennio.
Con la Risoluzione n. 227/E/2009, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la possibilità delineata dalla Risoluzione n. 455/2008, non può trovare applicazione nell’ipotesi di conferimento del fondo effettuato nei confronti di una società agricola a responsabilità limitata. In tale ipotesi, infatti, la società conferitaria non riveste la forma giuridica di società di persone e il conferimento è effettuato a favore di un soggetto diverso da quelli contemplati dall’art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 228/2001.
Il mantenimento dei benefici accordati dall’agevolazione in esame, in buona sostanza, può essere riconosciuto soltanto qualora il coltivatore diretto o lo IAP costituisca una società di persone tramite la quale, in veste di socio, continui l’esercizio dell’attività agricola sul fondo (requisito della conduzione diretta).
Sulla base di tali ultimi chiarimenti, con la Risposta ad Interpello n. 68/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la decadenza dalle agevolazioni tributarie fruite al momento dell’acquisto del fondo si realizza anche nell’ipotesi di conferimento del terreno in una Srl ove l’imprenditore agricolo è l’unico socio (Srl unipersonale).
Da ultimo, la DRE Veneto dell’Agenzia delle Entrate, con una Risposta ad Interpello ancora in attesa di pubblicazione, ha negato il riconoscimento dell’agevolazione a un imprenditore agricolo intenzionato a conferire l’impresa agricola in una società agricola semplice partecipata:
In questo caso, ancorché il terreno sia conferito in una società di persone, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che non risulti integrato il requisito della conduzione diretta del fondo.
L’art. 2257, Codice Civile, prevede, infatti, che l’amministrazione delle società semplici spetti a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, di conseguenza, nel caso oggetto dell’istanza, la conduzione del fondo non può essere ricondotta soltanto a soggetti esercenti attività agricola, ma anche a un terzo soggetto (la Srl unipersonale) che, pur se controllata e amministrata dall’imprenditore agricolo, risulta comunque da questi distinta dal punto di vista giuridico.