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Come noto, a seguito del periodo emergenziale determinato dall’epidemia da coronavirus, è stato introdotto un provvedimento che consentisse, a determinati operatori economici, di alleggerire il carico di spese legato alla locazione di immobili ad uso non abitativo.
La disposizione, introdotta originariamente dall’articolo 28 del Decreto Legge n. 34/2020, ha disciplinato la determinazione di un credito d’imposta variabile (da un minimo del 10 ad un massimo del 60%), fruibile da parte di determinate categorie economiche, particolarmente colpite dall’evento pandemico.
Durante l’arco temporale trascorso, l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta più volte con l’intenzione di apportare integrazioni e modifiche alle specifiche proprie del dispositivo in esame, a causa del susseguirsi di periodi di “chiusura” imposti dai frequenti provvedimenti dell’Autorità Sanitaria.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti attraverso la sua Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 ed il Provvedimento n. 25739 del 1° luglio 2020, con il quale ha dettato le modalità operative per la cessione del credito.
Gli interventi successivi, modificativi della struttura originaria, sono avvenuti ad opera del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, del D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 e, da ultimo, dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).
Nel rimandarvi, per un eventuale approfondimento, alla lettura dei provvedimenti che sono intervenuti in materia, in tale contesto, intendiamo porre l’attenzione sugli aggiornamenti apportati dall’Agenzia delle Entrate al Modello telematico istituito per la cessione del credito.
L’aggiornamento del modello si è reso necessario dopo l’avvenuta estensione temporale del credito d’imposta locazioni, che, per taluni soggetti, copre anche i primi quattro mesi del 2021.
Con il Provvedimento n. 43058 del 12 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e le relative istruzioni per la compilazione.
Tale esigenza deriva dal fatto che l’articolo 1, comma 602 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020), intervenendo a modificare il precedente comma 5 dell’articolo 28 del D.L. n. 34/2020, ha esteso ulteriormente il periodo per il quale le imprese del settore turistico recettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator, potranno fruire del credito d’imposta sui canoni di locazione per gli immobili ad uso non abitativo.
Come già anticipato, l’allungamento temporale copre i primi quattro mesi del 2021 (da gennaio ad aprile 2021) e spetta a condizione che, nel singolo mese di riferimento, si sia verificata una riduzione del fatturato, rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019, di almeno il 50%.
La comunicazione di cui all’oggetto permette di realizzare quanto disposto dall’articolo 122 del D.L. 34/2020, che consente la cessione del credito d’imposta, anche parziale, ad altri soggetti tra i quali sono compresi gli istituti di credito ed il locatore stesso. Logicamente, in tale ultimo caso, il conduttore dovrà versare al locatore l’importo risultante dalla differenza tra canone dovuto e credito d’imposta spettante.
Ricordiamo, inoltre, che, nel caso non si volesse procedere alla cessione del credito d’imposta, il soggetto beneficiario dell’agevolazione potrà utilizzare il metodo compensativo attraverso il modello F24 (codice tributo “6920”) ovvero potrà scegliere di sfruttare il credito d’imposta direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.
L’eventuale scelta di cessione del credito d’imposta, invece, comporta, in capo al cedente, l’obbligo di compilare il modello di comunicazione telematica da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2021.
Tale comunicazione contiene l’indicazione dell’importo del credito ceduto, degli estremi di registrazione del contratto che ha generato il credito d’imposta e dei dati relativi ai cessionari, inoltre, a seguito dell’aggiornamento intervenuto, è stata inserita nel modulo una nuova “casella” per l’indicazione dell’anno di riferimento (2020 o 2021).
Sempre all’interno di tale modulo si trova un riquadro nominato “impegno alla presentazione telematica”, che certifica la possibilità di avvalersi, per la trasmissione della comunicazione, anche di un intermediario abilitato, i cui dati dovranno essere riportati in tale sezione.
I cessionari, dovranno, a loro volta, comunicare l’accettazione della cessione del credito (a pena d’inammissibilità), utilizzando le funzionalità messe a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Una volta adempiuta tale procedura, il cessionario, dal giorno successivo, potrà compensare, con il modello F24 (codice tributo “6931”), il credito ricevuto o utilizzarlo direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è avvenuta la cessione.
Ricordiamo che le istruzioni alla compilazione del modello precisano che il medesimo credito può essere ceduto, pro quota, a diversi cessionari, sino ad un massimo di dieci, e la somma delle quote cedute dovrà corrispondere all’ammontare del credito d’imposta ceduto riportato in precedenza nel corpo della comunicazione stessa.