Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la Risposta ad Interpello n. 43 del 18 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha escluso dalla fruizione della maxi detrazione gli “interventi globali”, ricompresi tra quelli indicati nell’ecobonus ordinario, che consentono di raggiungere gli standard di efficienza energetica previsti dal comma 344 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per tali interventi continua ad essere applicabile la detrazione del 65% fino ad un importo massimo di 100.000 euro corrispondente ad una spesa totale pari a 153.846 euro.
Le motivazioni addotte dall’Amministrazione Finanziaria giustificano l’esclusione dal superbonus 110% sulla base del fatto che gli interventi operati globalmente non consentono di tracciare una chiara distinzione tra interventi “trainanti” e “trainati”.
La posizione dell’Agenzia altro non fa che ribadire quanto già espresso attraverso i Decreti MISE “Requisiti” e “Asseverazioni”, anche se non appare comprensibile la ragione dell’esclusione.
Desta sorpresa, infatti, la soluzione del MISE che non consente l’applicazione della detrazione del 110% nel caso in cui l’intervento di riqualificazione energetica globale sia eseguito congiuntamente ad uno degli interventi indicati come trainanti.
In calce alla tabella di cui all’allegato B del Decreto del MISE del 6 agosto 2020, si precisa che la percentuale di detrazione, prevista dall’art. 119 (nella misura del 110%), si applica anche agli interventi di efficientamento energetico della stessa tabella 1, individuati dalle lettere da b) ad e), da k) a n), lettere p), t) e lettere da x) a z), nei limiti di spesa da essi indicati, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al suddetto articolo 119, comma 1. Gli interventi di riqualificazione energetica globale sono indicati alla lettera a), quindi, secondo la nota in calce alla predetta tabella, non possono essere trainati con l’applicazione dell’aliquota del 110%.
L’art. 119, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 indica quali lavori “trainati”, cioè che danno diritto alla detrazione del 110%, tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63. A tal proposito, il comma 1 del citato articolo 14 richiama le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni, che a sua volta richiama l’articolo 1, comma 344 della L. n. 296/2006, il quale fa a sua volta ancora riferimento agli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici.
Non si comprende, quindi, per quale ragione il Decreto del MISE non abbia compreso i predetti interventi, almeno tra quelli “trainanti” risolvendo, di fatto, una questione alquanto controversa.
Il caso prospettato dal contribuente riguarda un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente dotato di impianto di riscaldamento autonomo. Su tale fabbricato si intendono effettuare i seguenti interventi:
La richiesta dell’istante verteva sulla possibilità di considerare intervento “trainato”, soggetto al “superbonus”, la riqualificazione energetica globale.
Il chiarimento avvenuto tramite la Risposta all’Interpello ci consente di ripercorrere le disposizioni riguardanti la definizione di interventi “trainanti” e “trainati” in quanto l’impossibilità di distinguerli chiaramente tra i lavori di “riqualificazione globale” eseguiti su un determinato fabbricato risulta essere la motivazione principale adottata dall’Agenzia delle Entrate per escludere l’applicazione della maxi detrazione richiesta dall’istante.
Tutto ciò premesso e seguendo l’impostazione tracciata dall’Amministrazione Finanziaria, si definiscono “trainanti” gli interventi:
Sono, invece, considerati “trainati”:
Ricordiamo che la maxi detrazione si applica agli interventi “trainati” solo se questi ultimi sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico dell'edificio o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, la classe energetica più alta.
Inoltre, le date delle spese sostenute per gli interventi “trainati” devono essere ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Ora, con riferimento al quesito posto dall’istante, l’Agenzia ha considerato che, trattandosi di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, non fosse possibile distinguere, nel coacervo dei lavori da eseguire, tra interventi trainanti e trainati in evidente contrasto con quanto previsto dalle disposizioni sul “superbonus”.
L’intervento globale, pertanto, dovrà essere considerato come un “unicum” indistinto e come tale soggetto all’agevolazione sua propria che prevede l’applicazione della detrazione del 65% con un limite massimo concedibile pari a 100.000 euro.