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L’art. 28, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha istituito, un credito d’imposta del 60%, a parziale ristoro dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, utilizzati per lo svolgimento dell’attività, pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno 2020 per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale).
Tale agevolazione è prevista in favore di imprese e lavoratori autonomi:
In caso di affitto d’azienda, il beneficio fiscale è riconosciuto nella misura ridotta del 30% e non compete ai soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro. Tuttavia, alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, l’agevolazione è riconosciuta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente, pur nella misura ridotta del:
Il limite di 5 milioni di euro di ricavi non opera neppure per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per le agenzie di viaggio e i tour operator.
L’art. 77, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, ha incrementato al 50% la misura del bonus riconosciuto alle imprese turistico-ricettive in caso di affitto d’azienda, accordandone inoltre la fruizione sino al 31/12/2020.
L’art. 8, D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, ha quindi esteso la fruizione del beneficio ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a favore dei soggetti operanti nei settori economici individuati dall’allegato 1, D.L. n. 137/2020, ossia le attività oggetto delle misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. 24/10/2020. Il bonus è riconosciuto indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2019, ma a condizione che sia registrata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, in ciascun mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre 2020), pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
L’art. 4, D.L. n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis” (le cui previsioni sono state trasposte nell’art. 8-bis, D.L. n. 137/2020), ha poi ampliato la platea dei beneficiari che possono beneficiare del bonus ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, ricomprendendovi le imprese operanti nei settori economici indicati dall'allegato 2, D.L. n. 149/2020, le agenzie di viaggio e i tour operator. Per poter beneficiare degli aiuti, è necessario che le attività abbiano sede operativa nelle zone “rosse” del territorio nazionale.
Infine, l’art. 1, comma 602, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha prorogato il riconoscimento del credito d’imposta sino al 30/04/2021, a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta, è stato istituito il codice tributo “6920”, da esporre nel modello F24 per la compensazione orizzontale del credito in esame con imposte e contributi (l’utilizzo è ammesso dal giorno successivo al pagamento del canone).
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Beneficiari |
Mesi agevolati |
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Imprese e lavoratori autonomi in possesso degli specifici requisiti, nonché enti non commerciali |
Marzo, aprile, maggio e giugno 2020 |
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Soggetti operanti nei settori economici di cui all’allegato 1, D.L. n. 137/2020 |
Ottobre, novembre e dicembre 2020 |
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Soggetti operanti nei settori economici di cui all’allegato 2, D.L. n. 137/2020, con sede operativa nelle zone rosse |
Ottobre, novembre e dicembre 2020 |
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Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator |
Da marzo 2020 ad aprile 2021 |
Come sopra anticipato, le imprese turistico-ricettive (comprese quelle termali), le agenzie di viaggio e i tour operator beneficiano del credito d’imposta in esame fino al 30/04/2021.
Nel corso del consueto incontro d’inizio anno organizzato dalla stampa specializzata (Telefisco 2021), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di esercizio di attività miste (ad esempio, impresa turistico-ricettiva che svolge attività alberghiera e di ristorazione), ai fini della fruizione del beneficio occorre verificare che l’attività turistico-ricettiva (ossia, l’attività destinataria del credito d’imposta) sia esercitata in via prevalente rispetto alle altre attività svolte, avendo riguardo all’ammontare dei ricavi dell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione (tale verifica, si ricorda, deve essere effettuata avendo riguardo ai ricavi conseguiti in ciascuno dei mesi agevolabili).
Di conseguenza, la società che gestisce in affitto un albergo e un ristorante, non può beneficiare del bonus canoni di locazione, qualora i ricavi dell’attività di ristorazione dichiarati nel Modello Redditi 2020 siano prevalenti rispetto a quelli dell’attività alberghiera.
Con la Risposta ad Interpello n. 102/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che esercita, quale attività secondaria, l’attività di commercio al dettaglio, per la quale ha conseguito nel 2019 ricavi d’importo superiore a 5 milioni di euro, confermando le indicazioni a suo tempo rese dalla DRE Lombardia per un caso simile (Interpello n. 956-2747/2020).
La società istante, in particolare, si è rivolta all’Amministrazione Finanziaria per comprendere se può beneficiare del credito d’imposta, nella misura ridotta del 20%, per l’attività di commercio al dettaglio, ossia per l’attività non esercitata in via prevalente, ma per la quale ha comunque conseguito ricavi ben superiori (oltre 10 milioni di euro) alla soglia richiesta per accedere al bonus (5 milioni).
L’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che, considerata la ratio dell’agevolazione, ossia il contenimento degli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento della pandemia da COVID-19 anche nel settore del commercio al dettaglio, la società istante può legittimamente fruire del credito d’imposta per i canoni di locazione riferiti ai locali ove è esercitata la vendita al dettaglio e per quelli ove sono svolte contestualmente attività di commercio al dettaglio e di produzione di beni.
In buona sostanza, in caso di esercizio di più attività, l’attività di commercio al dettaglio per la quale nell’anno precedente si sono conseguiti ricavi superiori a 5 milioni di euro, può beneficiare del credito d’imposta, ancorché la stessa non costituisca l’attività prevalente.