Al fine di sopperire alla crisi di liquidità determinata dalle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19, l’art. 56, D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha introdotto alcune misure di sostegno a favore delle PMI (come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE) aventi sede in Italia, con esposizioni debitorie ancora in bonis verso il sistema bancario.
In particolare, il comma 2 dell’art. 56, D.L. n. 18/2020, ha previsto:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti alla data del 29/02/2020 o, se successivi, al 17/03/2020, che gli importi accordati (sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata) non possano essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30/09/2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30/09/2020, che i contratti siano prorogati, senza alcuna formalità, sino al 30/09/2020 e alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/09/2020, sia sospeso fino a tale data (è possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale).
In seguito, l’art. 65, comma 1, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, ha prorogato al 31/01/2021 (31/03/2021 per le imprese del settore turistico) il termine originario del 30/09/2020.
Da ultimo, l’art. 1, comma 248, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha ulteriormente prorogato il suddetto termine al 30/06/2021.
Le PMI che alla data del 01/01/2021 sono state già ammesse alle misure di sostegno in esame, beneficiano automaticamente della proroga della moratoria, senza che sia richiesta alcuna comunicazione o formalità. Ricordiamo che, invece, le imprese non ancora ammesse, dovevano presentare l’apposita comunicazione al proprio istituto bancario entro lo scorso 31/01/2021.
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