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Buone notizie per le imprese agricole e agroforestali dedite alla produzione di legname e che applicano il regime IVA speciale agricolo. Infatti, con il D.M. 5 febbraio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2021, sono state incrementate le percentuali di compensazione del legno.
I produttori agricoli che applicano il regime speciale agricolo disposto dall’articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972, in relazione alle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A), detraggono l’IVA applicando all'ammontare imponibile di tali operazioni le percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole.
I produttori agricoli che effettuano le cessioni di legname erano orfani, dallo scorso anno, del decreto che fissa le percentuali di compensazione.
Il D.M. 5 febbraio 2021 incrementa, con decorrenza 1° gennaio 2020, le percentuali di questo settore prevedendo quanto segue:
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Descrizione dei beni in tabella A) |
Aliquota IVA |
Percentuale di compensazione dal 01/01/2020 |
Precedenti percentuali fissate dal D.M. 27/08/2019 |
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43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01); |
10% |
6,4% |
6% |
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45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04); |
10% |
6,4% |
6% |
È bene precisare che, per altri prodotti legnosi, come ad esempio la cessione di sughero e di legno rozzo, le percentuali di compensazione non sono state oggetto di revisione.
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Descrizione dei beni in tabella A) |
Aliquota IVA |
Percentuale di compensazione dal 01/01/2020 |
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44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03); |
22% |
2% |
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46) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01); |
22% |
2% |
I produttori agricoli in regime speciale potranno recuperare la differenza tra le percentuali di compensazione applicate lo scorso anno e quelle ora definite dal D.M. nel Modello IVA 2021 relativo al periodo d’imposta 2020.
Si ricorda che il credito IVA annuale può essere portato in compensazione e, qualora fosse inferiore a 5.000 euro, la dichiarazione IVA non deve essere munita del visto di conformità, pertanto, l’eccedenza detraibile può essere liberamente utilizzata in compensazione “orizzontale” già dal 1° gennaio 2021 (mod. F24).
Per crediti superiori a 5.000 euro, invece occorre presentare la Dichiarazione IVA, munita del visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato, oppure della sottoscrizione del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, dopodiché si dovranno attendere dieci giorni prima di compensare il credito nel modello F24.
Il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline).