Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 51374 del 22 febbraio 2021, ha comunicato che il termine del 16 marzo, attualmente fissato per l’invio della comunicazione di cui all’articolo 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020, è prorogato al 31 marzo 2021.
La proroga accoglie le richieste di consulenti e associazioni di categoria, al fine di avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020.
La comunicazione, da inviare esclusivamente per via telematica mediante il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata o tramite i canali telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia, consente l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativo alle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi:
Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, la comunicazione può essere inviata, in caso di superbonus 110%, oltre che dal soggetto che effettua il visto di conformità, anche dall’amministratore del condominio, il quale potrà anche avvalersi di un intermediario. Quando la comunicazione non è fatta direttamente dal professionista che appone il visto di conformità, quest’ultimo è comunque tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto ed alle asseverazioni e attestazioni, nell’area riservata sul sito dell’AdE.
Per gli altri interventi condominiali, non rientranti nella fattispecie del superbonus, la comunicazione deve essere trasmessa dall’amministratore del condominio e, nel caso di condomini minimi, nei quali non è prevista la presenza dell’amministratore, la stessa dovrà essere trasmessa da uno dei condòmini appositamente incaricato. Anche in tal caso, l’invio può essere demandato ad un intermediario.
Per le spese sostenute nel 2021 la comunicazione dovrà essere inviata nei termini ordinari, ossia entro il 16 marzo 2022.
Sempre in tema di detrazioni per interventi edilizi, con il Provvedimento n. 49885/2021 del 19 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche delle comunicazioni da inviare all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Le modifiche sono divenute necessarie al fine di recepire le novità introdotte agli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020.