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Con una sua recente presa di posizione, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel merito della determinazione del “valore normale” da attribuire alle autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti, nel caso le stesse risultassero immatricolate prima del 1° luglio 2020 e concesse in utilizzo successivamente a tale data.
Come noto, infatti, (cfr. articolo presente nella nostra rivista n. 10 ottobre 2020) per tali categorie di veicoli ci troviamo in una sorta di “zona grigia” nella quale non trovano applicazione né le disposizioni previgenti la Legge Finanziaria 2020, né quelle introdotte dal nuovo dispositivo riportato ai commi 632 e 633 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019.
Con l’intento di rendere maggiormente funzionale la lettura della presente circolare, tracciamo una breve sintesi della nuova normativa fiscale riservata alle autovetture concesse in uso promiscuo al dipendente.
Con le nuove disposizioni riguardanti la determinazione del “fringe benefit” concesso al dipendente che utilizza in modo promiscuo l’auto aziendale, il legislatore ha inteso sostenere il concetto di salvaguardia ambientale, penalizzando l’utilizzo dei veicoli maggiormente inquinanti.
Infatti, diversamente da quanto disposto in precedenza, è stata istituita una tabella di determinazione del fringe benefit che tiene conto delle caratteristiche ecologiche delle autovetture che vengono parametrate in base alle emissioni di CO2 in atmosfera.
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Emissione di CO2 del veicolo |
Fringe benefit |
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anno 2020 |
dal 2021 |
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Fino a 60 g/Km |
25% |
25% |
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Da 61 a 160 g/Km |
30% |
30% |
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Da 161 a 190 g/Km |
40% |
50% |
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Oltre 190 g/Km |
50% |
60% |
Tali determinazioni si applicano ai veicoli di nuova immatricolazione (dal 1° luglio 2020), assegnati in uso promiscuo al dipendente, con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.
Stante la soprariportata definizione, si è venuta a creare una “zona grigia” nella quale si inseriscono tutti quei veicoli immatricolati precedentemente al 1° luglio 2020 e concessi al dipendente con assegnazione successiva a tale data.
Per risolvere il caso in esame, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che, per la quantificazione del “benefit”, bisognerà attenersi ai principi generali che regolano la determinazione del lavoro dipendente, i quali individuano nel “valore normale” l’elemento più adatto alla valorizzazione ricercata.
Inoltre, nella sua Risoluzione n. 46/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha espresso la necessità di ricercare la valorizzazione del “benefit” attraverso l’individuazione di elementi certi, oggettivi e documentabili, al fine di evitare che l’intero “valore normale” del bene concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
In pratica, non potendo regolamentare una casistica alla quale risultasse possibile applicare un criterio di tipo “forfettario” per la determinazione economica del benefit, è stato necessario trovare un metodo di quantificazione del “valore normale” che consentisse di scorporare la parte di utilizzo privato da quella riferita all’interesse aziendale.
In risposta ad un quesito, l’Amministrazione Finanziaria ha affermato che, per la determinazione del “valore normale”, in relazione alle fattispecie più sopra individuate, si deve considerare il valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro, al netto dell’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI, moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro, sia che lo spostamento sia all’interno del Comune della sede di lavoro che all’esterno.
Una tale affermazione, per quanto oggettiva e, quindi, determinabile nel “quantum”, pone alcuni problemi sia di carattere “burocratico/amministrativo”, che “logico/sistematico”, in quanto, in primo luogo, determina un’incostanza del valore del benefit (legata alla percorrenza dei chilometri), generata dal ricalcolo mensile nel cedolino paga, e, inoltre, non tiene conto che gli importi presi come base di riferimento per il calcolo del valore normale (noleggio e tariffe ACI), risultano tra di loro disomogenei.
Per chiarire quest’ultimo concetto, basta considerare che nel costo del noleggio/leasing non sono ricomprese le spese che l’azienda sostiene per mantenere in efficienza il veicolo (manutenzioni, assicurazione, carburante, bollo, ecc.), mentre nel valore dell’indennità chilometrica riportato dalle tabelle ACI, sono ricompresi anche i costi d’esercizio.
A ben vedere una “formula” che utilizza le variabili di cui sopra, non può che fornire un risultato che, sotto il profilo sistematico, non appare molto “centrato”, inoltre, sembra seguire la direzione opposta a quella tracciata dal Legislatore con il D.Lgs. 314/1997, che cercava, attraverso l’armonizzazione fiscale contributiva, di approcciare ad un sistema semplificato degli adempimenti correlati alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Sicuramente, l’avere reso “oggettivamente determinabile” un valore che, normalmente, non lo è, riveste connotazioni indubbiamente positive, a maggior ragione se consideriamo che, dal calcolo che si effettua emerge un valore piuttosto favorevole al contribuente; tuttavia, il fatto che tale “modus operandi” trova applicazione solo per una particolare tipologia di veicoli (immatricolazione prima del 1° luglio 2020 e assegnazione successiva a tale data), può generare l’insorgenza di situazioni “discriminatorie” tra i dipendenti, che possono portare a spiacevoli situazioni.
A titolo esemplificativo, riportiamo di seguito un esempio di calcolo del valore normale da assegnare come “fringe benefit” al dipendente:
Risulta del tutto evidente che nel caso il dipendente ricopra incarichi di tipo commerciale e, quindi, utilizzi con frequenza l’auto aziendale, ricorrendo l’ipotesi di determinazione del “fringe benefit” secondo le disposizioni sopra riportate, potrà capitare che per l’utilizzo privato del mezzo non debba versare alcuna imposta (o in misura minima), in quanto il suo “valore normale” sarà compensato dallo scorporo effettuato a fronte dell’utilizzo aziendale dello stesso. Diversamente, il suo collega (stesse mansioni e stesse percorrenze stradali), per il solo fatto di utilizzare un mezzo immatricolato dopo il 1° luglio 2020, sarà soggetto alla determinazione forfettaria del “fringe benefit” secondo le nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2020.