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L’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello n. 620 del 24 dicembre scorso, ha chiarito che, al termine da rispettare per la presentazione della dichiarazione integrativa delle persone fisiche, relativa all'anno d'imposta 2015, non si applica la sospensione introdotta per l’emergenza epidemiologica.
L’istanza è stata presentata da un contribuente che necessitava correggere gli errori contenuti nella dichiarazione dei redditi inerente al periodo di imposta 2015. Dalla correzione di tali errori si evidenzia che emergerà un minor imponibile rispetto a quello dichiarato nel modulo originariamente trasmesso. Da ciò ne consegue un maggior credito di imposta.
L’istante intende sapere quale sia il termine per presentare la dichiarazione integrativa, considerando il combinato disposto delle seguenti norme:
Secondo l’Ufficio, in riferimento all'anno d'imposta 2015, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa è il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ossia il 31 dicembre 2020.
Per quanto riguarda le disposizioni introdotte a causa dell’emergenza epidemiologica, il Legislatore, al momento, non ha ritenuto di differire ulteriormente tale temine per consentire al contribuente di beneficiare anche della riduzione delle sanzioni in sede di ravvedimento.
Infatti, l'art. 157 del D.L. n. 34 del 2020 (norma che ricomprende e supera il precedente articolo 67 del D.L. n. 18 del 2020) sancisce che i termini del differimento della notifica degli atti sono calcolati “senza tenere conto della ulteriore sospensione dei termini prevista dall'art. 67, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18”.
Alla luce di ciò, l’Ufficio ritiene superata l'applicazione del periodo di sospensione dei termini prevista dal citato articolo 67, in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157 (entro il 31 dicembre 2020).
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, la sospensione introdotta dall'articolo 67 sopra citato non ha modificato i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, né in generale, né con specifico riferimento a quelle integrative, restando ferme le disposizioni previste dall'art. 1, comma 640 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Inoltre, l’Ufficio chiarisce che, qualora si volesse intendere come imprescindibile un parallelismo tra i termini di presentazione della dichiarazione integrativa e di decadenza dal potere di accertamento del relativo anno d'imposta, “gli atti [...] per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 […] scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
In altre parole, viene confermato che l'accertamento, seppure notificato, salve alcune eccezioni, entro il 31 dicembre 2021, deve essere sempre emesso nei termini "ordinari".