Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Come noto, l’art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha previsto che nel biennio 2021-2022 il bonus pubblicità sia riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici (anche in formato digitale), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuna annualità.
Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha quindi modificato il modello e le istruzioni di compilazione dell’istanza di prenotazione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati o che si intendono effettuare nel corso del 2021.
Le istruzioni per la compilazione del nuovo modello precisano che agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali si applica l’ordinaria disciplina dell’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, ossia la norma istitutiva dell’agevolazione.
Negli anni 2021 e 2022 trovano dunque applicazione due distinti regimi agevolativi:
Pertanto, a fronte di campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, il credito d’imposta è riconosciuto sul volume degli investimenti effettuati, senza che operi la condizione dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti dell’anno precedente (ad esempio, a fronte di un investimento pubblicitario sulla stampa dell’importo di 20.000 euro, il credito d’imposta è pari a 10.000 euro, ossia il 50% dell’investimento pubblicitario).
Per le campagne pubblicitarie su radio e televisioni, invece, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica dell’investimento incrementale ed opera la condizione dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti dell’anno precedente (ad esempio, a fronte di un investimento pubblicitario su radio e televisioni dell’importo di 20.000 euro, l’impresa che nel 2020 ha effettuato investimenti per 9.000 euro, beneficia del credito d’imposta in misura pari a 8.250 euro, ossia 20.000 - 9.000 x 75%).
Le imprese e i lavoratori autonomi che intendono prenotare il bonus per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate o da effettuare nel 2021 devono trasmettere la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta nel periodo 1-31 marzo 2021, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, CNS, Entratel o Fisconline.
Nella comunicazione, gli investimenti pubblicitari devono essere indicati distintamente in base al mezzo di comunicazione:
Nel periodo 01/01/2022-31/01/2022 deve poi essere presentata la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati (per confermare le informazioni indicate nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta).
|
Comunicazioni bonus pubblicità 2021 |
Termini di presentazione |
|
Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta |
Dal 01/03/2021 al 31/03/2021 |
|
Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati |
Dal 01/01/2022 al 31/01/2022 |
Da ultimo, si evidenzia che l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili deve essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità o da un revisore legale.
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile in compensazione orizzontale nel modello F24 (codice tributo “6900”) per il pagamento di imposte e contributi, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, da parte del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, dell’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione (per gli investimenti effettuati nel 2021 l’elenco dei beneficiari dovrebbe essere pubblicato nel mese di marzo 2022).
Il bonus pubblicità deve essere utilizzato nel rispetto dei requisiti previsti per gli aiuti de minimis (occorre dunque verificare di non aver superato il plafond).