Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 121/2021, ha confermato la possibilità di usufruire del superbonus 110% anche per i fabbricati collabenti, ma solo a determinate condizioni.
La Risposta all'Interpello in esame ha ribadito la spettanza del superbonus per un edificio composto da due immobili collabenti per gli interventi di riduzione del rischio sismico consistenti nella demolizione e ricostruzione del fabbricato.
Nel documento di prassi, infatti, l’Ufficio afferma che “relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63 del 2013, nella Circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente”.
Nello specifico, quindi, si potrà beneficiare del superbonus 110% per i lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato pericolante composto da due unità collabenti classificate F/2, che solo al termine dei lavori diventerà edificio residenziale, a condizione che:
Invece, non sono ammesse al superbonus 110% le spese di efficientamento energetico, considerando che le unità collabenti che costituiscono il complesso immobiliare oggetto dell'intervento sono prive degli impianti richiesti dalla normativa.
L’agevolazione non spetta neanche per il “casottino”, ossia la piccola costruzione situata vicino al fabbricato, in quanto anch’essa priva di impianto di riscaldamento.
L’ammontare della detrazione spettante è commisurato al numero delle unità immobiliari presenti all'inizio dell'intervento, censite in Catasto. In presenza di fabbricati collabenti, si ritiene che l’intervento possa essere annoverato nell'art. 3, c. 1, lett. d) D.P.R. 380/2001, ossia la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione e ciò comporta il diritto a usufruire anche della detrazione per gli interventi antisismici (limite di spesa 96.000 euro).
Per quanto riguarda gli interventi per il risparmio energetico, qualora nel fabbricato collabente fosse presente un l'impianto di riscaldamento, il contribuente potrebbe usufruire delle detrazioni di:
Si potrà beneficiare del superbonus per i lavori antisismici sostenuti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi o, nel caso in cui al 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell'intervento complessivo, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2022.