Con la Risoluzione n. 13/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, nonché della specifica maggiorazione riconosciuta agli investimenti nel Mezzogiorno e nei territori colpiti dal sisma del 2016 e 2017.
Sul punto, si ricorda che l’art. 1, comma 198, Legge n. 160/2019, come modificato dall’art. 1, comma 1064, lett. a), Legge n. 178/2020, prevede che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 e fino a quello in corso al 31/12/2022 (dunque, 2020, 2021 e 2022 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare), sia riconosciuto un credito d’imposta in misure differenziate a seconda della tipologia di attività:
- attività di ricerca e sviluppo in senso proprio (ossia, attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico di cui al D.M. 26/05/2020);
- attività di innovazione tecnologica di cui al D.M. 26/05/2020;
- attività innovative di design e ideazione estetica di cui al D.M. 26/05/2020;
- attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione dello stesso (nel 2021, pertanto, è utilizzabile il credito maturato nel 2020).
L’utilizzo del credito d’imposta, inoltre, è subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile previsti.
Agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, la misura del credito d’imposta è aumentata:
- al 25% per le grandi imprese;
- al 35% per le medie imprese;
- al 45% per le piccole imprese.
Tipologia credito d’imposta R&S |
Codice tributo |
Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative |
6938 |
Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno |
6939* |
Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle Regioni del sisma Centro Italia |
6940* |
* I codici tributo “6939” e “6940” devono essere utilizzati soltanto per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle Regioni del Mezzogiorno e del sisma Centro Italia. |
I suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario” del modello F24. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di maturazione del credito.
Il modello F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Da ultimo, si ricorda che l’eventuale quota di credito inutilizzata per incapienza può essere riportata al periodo d’imposta successivo.
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