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Con l’Ordinanza n. 5763/2021, depositata lo scorso 3 marzo, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della deducibilità fiscale dei compensi erogati agli amministratori non previamente e specificatamente determinati da un’apposita delibera assembleare.
Richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21933/2008, i Giudici di legittimità hanno ribadito che, ai sensi dell’art. 2389, Codice Civile, la previa delibera assembleare di determinazione del compenso agli amministratori è indispensabile ai fini fiscali per la deducibilità del relativo costo.
In particolare, qualora i compensi degli amministratori non siano stabiliti all’atto della nomina, è necessaria un’esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.
L’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta, ai fini civilistici, dall’art. 2389, Codice Civile, salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la specifica proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.
In buona sostanza, gli amministratori di società non possono determinare autonomamente il proprio compenso e ottenerne poi la ratifica dei soci attraverso la delibera di approvazione del bilancio nel quale è inserita la relativa voce di spesa.
La mancanza di una delibera specifica sui compensi attribuiti agli amministratori comporta, sotto il profilo civilistico, la nullità dell’atto di autodeterminazione del compenso da parte degli amministratori e, sotto il profilo fiscale, la non deducibilità del compenso.
L’Amministrazione Finanziaria, infatti, può disconoscere la deducibilità fiscale dei costi sostenuti dalla società per difetto dei requisiti di certezza e determinabilità di cui all’art. 109, TUIR.
Come evidenziato dall’Ordinanza n. 5763/2021, tale principio opera anche qualora il compenso degli amministratori sia ratificato da una delibera assembleare intervenuta in un esercizio successivo a quello di corresponsione dei compensi. In tale ipotesi, la successiva ratifica costituisce una violazione delle competenze attribuite all’assemblea dei soci.
In tema di compensi agli amministratori si rammenta, infine, che l’Agenzia delle Entrate può disconoscere, totalmente o parzialmente, la deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori, qualora appaiano insoliti o sproporzionati rispetto al volume d’affari o alle dimensioni della società.