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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51/2021 è stata pubblicata la Legge n. 21/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 183/2020, c.d. Decreto Milleproroghe.
Di seguito riepiloghiamo, per brevi “flash”, le principali proroghe accordate dal provvedimento per la fruizione di alcune agevolazioni e per l’effettuazione di taluni versamenti tributari.
Il Decreto Milleproroghe prevede lo slittamento dal 31/12/2020 al 31/12/2021 del termine finale di sospensione della decorrenza dei termini di cui alla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986, collegati con le agevolazioni “prima casa”.
Di conseguenza, nel periodo 23/02/2020 - 31/12/2021, sono sospesi i termini di:
Oltre a differire le disposizioni a favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016, il Decreto Milleproroghe accorda anche la proroga di alcune agevolazioni.
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Possibilità di fruire del tax credit vacanze (pur mantenendo al 31/12/2020 il termine di presentazione della relativa istanza) |
Proroga al 31/12/2021 |
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Credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’art. 13, comma 5, Legge n. 220/2016 |
Proroga al 31/01/2021 |
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Credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società - benefit sostenuti dal 19/7/2020 fino al 31/12/2020 (art. 38-ter, D.L. 34/2020) |
Proroga al 30/06/2021 |
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Termine per il versamento dell'imposta sui servizi digitali (la relativa dichiarazione può essere presentata entro il 30/04/2021) |
Proroga al 16/03/2021 |
Con la modifica dell’art. 157, D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, il Decreto in esame prevede che:
Inoltre, con la modifica del comma 1 dell'art. 68, D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, è fissato al 28/02/2021 il termine finale di sospensione dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dall’Agente della Riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi relativi sia alle entrate tributarie sia a quelle non tributarie, precedentemente sospesi fino al 31/12/2020.
Da ultimo, con la modifica del comma 1 dell’art. 152, D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, è prorogato al 28/02/2021 il termine di scadenza (in precedenza fissato al 31/12/2020) della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della Riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Restano tuttavia validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della Riscossione nel periodo 01/01 - 15/01/2021, e sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti e i rapporti giuridici sorti. Restano acquisiti, in relazione ai versamenti eventualmente eseguiti nel medesimo periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.
Il Decreto conferma la sospensione del pagamento della quarta rata dei contributi dovuti da CD e IAP in scadenza il 16 gennaio 2021, dovuti per il mese di novembre e dicembre 2020, con esclusione dei premi INAIL, disposta dal D.L. 137/2020 (art. 16 e 16-bis). La sospensione, come indicato dall’INPS con un apposito Messaggio (n. 587/2021), opera fino alla comunicazione da parte dell’istituto degli importi contributivi da versare, quindi anche oltre il 16 febbraio 2021.