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Con la Risposta n. 157/2021, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0, non costituisce un aiuto di Stato ma una misura di carattere generale destinata alla generalità delle imprese (come peraltro espressamente indicato dal comma 192 dell’art. 1, Legge n. 178/2020).
Lo stesso, pertanto, può essere cumulato con il credito d’imposta di cui all’art. 18-quater, D.L. n. 8/2017, in relazione ai medesimi investimenti, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
Si ricorda che il c.d. bonus sisma centro Italia, introdotto dall'art. 18-quater, D.L. n. 8/2017, che ha esteso la disciplina del bonus Mezzogiorno di cui all’art. 1, commi 98 e seguenti, Legge n. 208/2015, anche alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici intervenuti dal 24/08/2016, in base alla decisione della Commissione Europea C (2018)1661 final, non può essere cumulato con nessun altro aiuto, anche in regime de minimis, ricevuto per le medesime spese.
Tuttavia, come ora precisato dall’Agenzia delle Entrate, tale preclusione non opera qualora il bonus Mezzogiorno sia cumulato con il bonus investimenti Industria 4.0.