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Con la Risposta a Interpello n. 165/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’opzione per l’applicazione della cedolare secca non perde efficacia qualora, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le associazioni di categoria di proprietari e inquilini abbiano stipulato accordi territoriali che prevedono una clausola di riduzione del 10% del canone di locazione.
In considerazione dell’attuale situazione emergenziale, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l'inserimento, in maniera automatica e temporanea, della clausola di riduzione del canone nei contratti di locazione, allo scopo di tutelare entrambe le parti contrattuali, non impedisce l’applicazione del regime agevolato della cedolare secca, ancorché l’art. 3, comma 11, D.L. n. 23/2011, preveda espressamente la sospensione della facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone per tutto il periodo di durata dell’opzione per la cedolare secca.
Tale clausola eccezionale e temporanea di riduzione del canone di locazione può essere inserita direttamente all'interno del contratto o può essere prevista da un’autonoma scrittura privata da sottoscrivere e registrare contestualmente al contratto di locazione.