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Con il Provvedimento 11/03/2021, prot. n. 67800/2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli da presentare per beneficiare dei crediti d’imposta istituiti dall’art. 26, D.L. n. 34/2020, per gli investimenti nel patrimonio delle società di medie dimensioni (ricavi 2019 tra 5 milioni e 50 milioni di euro).
Per beneficiare del credito d'imposta è inoltre richiesta la riduzione dei ricavi dei mesi di marzo e di aprile 2020 pari almeno al 33% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.
L’art. 26, comma 4, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha istituito un credito d’imposta, pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19/05/2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31/12/2020.
Del credito d’imposta non possono beneficiare le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo, sono collegate con la stessa o da questa controllate.
L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere la soglia di 2 milioni di euro.
L’art. 26, comma 8, D.L. n. 34/2020, invece, riconosce alle società che soddisfano le condizioni indicate dal comma 2 del medesimo art. 26, D.L. n. 34/2020 (ad esempio, non sono sottoposte a procedure concorsuali, si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale, sono in regola con le vigenti disposizioni in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, ecc.), un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19/05/2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31/12/2020.
Tale percentuale è aumentata dal 30% al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel corso del primo semestre 2021.
Con il D.M. 10/08/2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta.
Infine, con il Provvedimento 11/03/2021, prot. n. 67800/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità di presentazione delle istanze per l’accesso ai bonus capitalizzazioni.
I soggetti che hanno effettuato conferimenti in società possono richiedere il relativo credito d’imposta del 20% inviando, esclusivamente in via telematica, il modello approvato dal provvedimento in esame, nel periodo 12/04 - 03/05/2021.
Le società conferitarie, invece, per fruire del credito d’imposta loro riconosciuto devono inviare l’apposita istanza nel periodo 01/06 - 02/11/2021.
Le istanze devono essere inviate, anche mediante intermediario abilitato, utilizzando il software “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, disponibile gratuitamente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della presentazione delle istanze è rilasciata, entro i cinque giorni successivi, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
I crediti d’imposta in esame sono riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l’ordine di presentazione delle stesse e fino all’esaurimento delle risorse (pari a 2 miliardi di euro).
Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l’Agenzia delle Entrate provvede a comunicare ai richiedenti il riconoscimento dell’agevolazione (con indicazione dell’ammontare del credito effettivamente spettante) o il diniego della stessa.
Il credito d’imposta per i conferimenti nelle società di medie dimensioni è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
In alternativa, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
Il credito d’imposta per gli aumenti di capitale è utilizzabile in compensazione orizzontale nel modello F24, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 e, comunque, entro il 30/11/2021.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
I codici tributo da esporre nel modello F24 saranno istituti da un’apposita risoluzione.