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Il D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, ha istituito un credito d’imposta a favore dei soggetti che, nel periodo 01/07 - 31/12/2020, hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, nel settore sportivo.
Con il D.P.C.M. 30/12/2020, recentemente pubblicato sul sito web del Dipartimento per lo sport, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta, fissato nella misura del 50% degli investimenti pubblicitari effettuati.
I soggetti interessati alla fruizione dell’agevolazione devono inviare, entro il prossimo 01/04/2021, un’apposita comunicazione al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio.
Il c.d. bonus sponsorizzazioni sportive è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che, nel periodo 01/07 - 31/12/2020, hanno effettuato investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, a favore dei seguenti soggetti:
Il beneficio non è riconosciuto alle persone fisiche private e non compete in relazione agli investimenti pubblicitari, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991.
Il D.P.C.M. 30/12/2020 prevede che l’agevolazione sia riconosciuta a condizione che il pagamento delle spese pubblicitarie, d’importo complessivamente non inferiore a 10.000 euro (IVA esclusa), sia stato effettuato nel periodo 1/7/2020 - 31/12/2020.
Tale pagamento, inoltre, deve essere stato effettuato con assegni bancari e circolari, bollettini postali, carte di debito, carte di credito o prepagate (i pagamenti in contanti, come pure quelli effettuati tramite compensazione con le fatture di fornitura emesse nei confronti delle associazioni sportive, non sono ammessi).
È poi richiesto che le società e associazioni del settore sportivo destinatarie dell’investimento agevolato, abbiano conseguito, nel 2019 ricavi superiori a 150.000 euro, ma inferiori a 15 milioni di euro.
Inoltre, in relazione agli investimenti a favore di società sportive professionistiche e società o associazioni sportive dilettantistiche, è necessario che tali soggetti certifichino lo svolgimento di attività sportiva giovanile.
Da ultimo, gli investimenti agevolabili effettuati dalle imprese devono risultare da un’apposita attestazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti:
Il credito d’imposta in esame, pari al 50% degli investimenti effettuati (ossia delle spese pagate), è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per lo sport.
Il modello F24 deve essere presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di insufficienza delle risorse stanziate (pari a 90 milioni di euro) rispetto alle richieste ammesse, il bonus è ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.
L’agevolazione, infine, soggiace alla normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione occorre trasmettere, entro il prossimo 01/04/2021, il modello predisposto dal Dipartimento per lo sport ai seguenti indirizzi:
A seguito del ricevimento delle istanze, il Dipartimento per lo sport verifica la sussistenza dei requisiti richiesti e, entro il 30/06/2021, provvede alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio (che, dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco, possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione orizzontale).