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L’ultima bozza dell’atteso “Decreto Sostegni” prevede un nuovo meccanismo di calcolo dei contributi a fondo perduto, che saranno riconosciuti agli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
In particolare, ferma restando la condizione di accesso al contributo costituita dalla perdita di almeno il 33% del fatturato 2020 rispetto a quello del 2019, l’indennizzo è calcolato applicando un parametro percentuale, differenziato per scaglioni di fatturato, alla perdita di fatturato “mensile media” (data dalla differenza tra il fatturato 2020 e quello 2019, diviso 12).
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Fascia fatturato 2019 |
% sostegno |
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Fino a € 100.000 |
60% |
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Da € 100.001 a € 400.000 |
50% |
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Da € 400.001 a € 1.000.000 |
40% |
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Da € 1.000.001 a € 5.000.000 |
30% |
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Da € 5.000.001 a € 10.000.000 |
20% |
In ogni caso, il contributo a fondo perduto è erogato entro un massimo di € 150.000. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020 (privi della base di riferimento 2019), il contributo è riconosciuto in misura pari a:
Dal contributo sono espressamente esclusi i soggetti:
nonché gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR.
Ipotizzando una piccola impresa con fatturato 2019 pari a € 70.000 e fatturato 2020 pari a € 40.000, la perdita mensile è pari a € 2.500 (30.000 : 12) e, pertanto, il contributo ammonta a € 1.500 (2.500 x 60%).
Ipotizzando, invece, una società con fatturato 2019 pari a € 900.000 e fatturato 2020 pari a € 600.000, la perdita mensile è pari a € 25.000 (300.000 : 12) e, pertanto, il contributo ammonta a € 10.000 (25.000 x 40%).
Tali aiuti, per i quali sono stati stanziati € 11 miliardi (oltre a € 600 milioni per il solo settore del turismo invernale), saranno erogati, previa presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, in tempi celeri, direttamente sul conto corrente del soggetto richiedente. In alternativa, il contributo può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi (la scelta di utilizzare il contributo in compensazione orizzontale è irrevocabile).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.