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In attesa della pubblicazione del Decreto Sostegni, arrivano le prime conferme sulle misure inserite nel provvedimento approvato venerdì scorso, destinate proprio al sostegno del settore primario.
Un comunicato diffuso dall’Onorevole Giuseppe L’Abbate, componente della Commissione Agricoltura alla Camera, conferma quanto riscontrabile agli articoli 19 e 39 della bozza del Decreto attualmente in circolazione.
L’articolo 19 del provvedimento, modificando l’articolo 16-bis del Decreto Legge n. 137/2020, estende l’esonero contributivo al mese di gennaio 2021.
Ricordiamo che il D.L. 137/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 176/2020, aveva esteso, dal mese di novembre 2020 a quello di dicembre 2020, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, per i datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura.
In particolare, i settori oggetto dell’esonero contributivo restano, pertanto, quelli indicati nello stesso allegato 3 del D.L. 137/2020 ovvero:
Codice ATECO |
Descrizione |
01.xx.xx |
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi |
02.xx.xx |
Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
03.xx.xx |
Pesca e acquacoltura |
11.02.10 |
Produzione di vini da tavola e VQPRD |
11.02.20 |
Produzione di vino spumante e altri vini speciali |
11.05.00 |
Produzione di birra |
46.21.22 |
Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina |
46.22.00 |
Commercio all'ingrosso di fiori e piante |
47.76.10 |
Commercio al dettaglio di fiori e piante |
47.89.01 |
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
55.20.52 |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
56.10.12 |
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
81.30.00 |
Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole |
82.99.30 |
Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche |
L’esonero contributivo compete anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti per i contributi previdenziali corrisposti come lavoratori autonomi. L’INPS, pertanto, dovrà provvedere ad inviare nei prossimi mesi il prospetto dei contributi dovuti per l’anno 2021, aggiornando le somme dovute per la prima rata.
Dal comunicato stampa diramato dal componente della Commissione Agricoltura, pare confermato anche l’incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. L’articolo 1, comma 128 della Legge n. 178/2020 aveva già destinato 150 milioni di euro ai quali ora se ne aggiungono altri 150 milioni di euro.
Anche per le imprese agricole titolari di reddito agrario è confermato l’accesso al nuovo contributo a fondo perduto istituito dall’articolo 1 del Decreto Sostegni.
L’accesso al contributo è riservato alle imprese che rispondono ai seguenti requisiti:
Ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi occorre fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessioni di beni o della prestazione dei servizi.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019 il contributo spetta a prescindere del calo di fatturato.
Come già anticipato nella nostra circolare 171/2021, il calcolo del contributo è effettuato sullo scostamento della media mensile del fatturato, applicando delle percentuali decrescenti in funzione dell’aumento dei volumi di fatturato relativi al 2019.
Fascia fatturato 2019 |
% sostegno |
Fino a € 100.000 |
60% |
Da € 100.001 a € 400.000 |
50% |
Da € 400.001 a € 1.000.000 |
40% |
Da € 1.000.001 a € 5.000.000 |
30% |
Da € 5.000.001 a € 10.000.000 |
20% |
L’importo massimo del contributo non può superare 150.000 euro mentre, nel caso in cui l’azienda abbia diritto al contributo, lo stesso non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le imprese individuali e 2.000 euro negli altri casi.
Le imprese per le quali sussistono i requisiti dovranno presentare apposita istanza, tramite le procedure che saranno messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Le stesse potranno anche optare per la compensazione delle somme loro spettanti che saranno pertanto convertite in credito d’imposta.
[1] Art.85, lett. a) e b) del TUIR:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;