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L’art. 4, commi da 4 a 9, del Decreto Sostegni, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede l’automatico annullamento di tutti i debiti d’importo residuo, alla data di entrata in vigore del Decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai “singoli carichi” affidati agli Agenti della Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010 (occorre dunque aver riguardo alla data di consegna del singolo ruolo all’Agente della Riscossione da parte dell’ente creditore, non alla data di notifica della cartella al contribuente), ancorché ricompresi nelle c.d. rottamazioni dei ruoli o nel saldo e stralcio degli omessi versamenti tributari.
Lo stralcio automatico delle cartelle di pagamento opera in relazione ai singoli carichi ed è riconosciuto ai contribuenti, persone fisiche e giuridiche, che nell’anno 2019 hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.
Per espressa previsione legislativa, dall’annullamento automatico sono esclusi i debiti relativi ai carichi inerenti le risorse proprie dell’Unione Europea, l’IVA all’importazione, le multe stradali, i danni erariali e il recupero degli aiuti di Stato. Inoltre, sono esclusi i carichi degli enti territoriali riscossi in proprio o mediante concessionari locali.
Con un apposito provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Sostegni, saranno definite le modalità e le tempistiche per l’annullamento in esame.
Le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento restano definitivamente acquisite e non saranno quindi rimborsate ai contribuenti. Tuttavia, la disposizione trova applicazione anche per i ruoli originariamente d’importo maggiore a 5.000 euro, ridottisi al di sotto della soglia, ad esempio, a seguito del pagamento di alcune rate del piano di dilazione ottenuto dall’Agente della Riscossione.
Infine, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni e fino alla data che sarà stabilita dal suddetto Decreto Ministeriale, è sospesa l’attività di riscossione dei debiti oggetto dell’annullamento automatico.